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Azione di
responsabilità dell'avvocato:
il danno deve essere provato!

(Tribunale Roma, Sentenza n. 18433 del 12/9/2009)

Nota dell'Avv. Raffaele Plenteda (raffaele@plentedamaggiulli.it)
Non si può pensare di proporre un’azione di responsabilità dell’avvocato limitandosi ad affermare che, per sua negligenza, il giudizio che il professionista aveva avuto incarico di curare non è giunto ad una decisione di merito.

L’omessa o inesatta esecuzione della prestazione professionale, la quale si risolva nel mancato rispetto di un termine – sostanziale o processuale – che comporti una decadenza e/o una preclusione, infatti, non si traduce automaticamente nella responsabilità dell’avvocato per la mancata vittoria della causa.

È del tutto evidente, infatti, che in tanto l’insuccesso processuale possa imputarsi all’avvocato, in quanto risulti che l’azione giudiziale, se fosse stata tempestivamente proposta e/o correttamente coltivata, avrebbe avuto un esito positivo.
Viceversa, il cliente non può certo pretendere dall’avvocato – che pure abbia commesso un errore – la compensazione in via risarcitoria di un vantaggio o, più in generale, di un’utilità che il cliente non avrebbe comunque conseguito.

È una questione di causalità e, più precisamente, di prova del nesso causale.
La Corte di Cassazione lo ha chiarito in più occasioni a chiare lettere:
"L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente”, precisando che “… al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli”. (Vedi da ultimo: Cass. civ., n. 8151/09)

Chi esercita l’azione di responsabilità, dunque, non può limitarsi a dedurre la responsabilità per negligente esecuzione del mandato professionale dando la prova dell’inadempimento, ma deve altresì offrire elementi utili al fine di provare, quanto meno nei termini di una ragionevole verosimiglianza, che sussistevano elementi probatori adeguati e idonei a consentire l'accoglimento delle domande proposte.

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Roma ribadisce tutti questi principi e chiarisce, in linea con gli orientamenti assolutamente maggioritari nella giurisprudenza di legittimità, che incombe al cliente-attore fornire la prova del danno e del nesso causale tra quest’ultimo e l’inadempimento dell’avvocato, nei termini sopra specificati.

Attenzione: l’avvocato che agisca per la responsabilità di un collega senza allegare e dimostrare il nesso causale tra l’errore e la perdita della lite, a sua volta, non adempie correttamente all’obbligazione assunta e, di conseguenza, è passibile di responsabilità risarcitoria!

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Tribunale Roma, Sentenza n. 18433 del 12/9/2009
Testo della sentenza


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 1.2.2007, il sig. R.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Avv. F.S., al fine di sentir accertare e dichiarare l'omessa diligenza da parte del convenuto nell'espletamento del mandato professionale conferito, dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto al mandato professionale conferito, e condannarlo quindi alla restituzione di quanto indebitamente percepito per il mandato professionale ricevuto e non espletato, e al risarcimento dei danni, da accertare in corso di causa.

A sostegno della domanda, la parte attrice esponeva di aver conferito mandato al convenuto professionista al fine di proporre azione legale nei confronti del Comune di Aprilia, per l'annullamento del provvedimento di espropriazione di un terreno di proprietà di esso attore, e per la rideterminazione comunque della indennità di esproprio a lui assegnata; che pertanto erano stati proposti due ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro il Comune di Roma e contro la Regione Lazio, che venivano dichiarati inammissibili uno per carenza di interesse e uno per tardività; che il successivo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione veniva dichiarato improcedibile per essere stata prodotta solo fotocopia della sentenza impugnata priva di attestazione di autenticità; che anche la domanda proposta dinanzi alla Corte di Appello di Roma per la indennità di esproprio aveva esito infruttuoso essendo stata dichiarata la incompetenza della Corte adita e la competenza del Tribunale della Acque Pubbliche, che l'esito dei procedimenti attestava l'inadempimento al mandato del professionista, che aveva proposto il ricorso dinanzi a giudice incompetente e senza il rispetto dei termini processuali, e che pertanto esso attore aveva perso la possibilità di conseguire alcuna pronuncia sulla indennità di esproprio; che quindi sussisteva la responsabilità del convenuto per i danni così subiti da determinarsi in via equitativa.

Il convenuto si costituiva, deducendo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi professionali dovuti per lo svolgimento delle attività difensive nei citati giudizi.

Istruita documentalmente, la causa all'udienza dei 12.5.2009 veniva assegnata a sentenza, con termini di legge per le comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

La domanda risulta infondata e pertanto deve essere respinta. La domanda infatti risulta priva di riscontro probatorio, sotto il profilo del nesso causale tra le attività omesse dal difensore e il danno dedotto. La parte attrice ha dedotto la responsabilità professionale del convenuto per la negligente esecuzione del mandato professionale conferitogli per la rappresentanza e difesa nel giudizio instaurato nei confronti del Comune di Roma e della Regione Lazio per l'annullamento del provvedimento di espropriazione di un terreno di sua proprietà, e dinanzi alla Corte di Appello di Roma per la rideterminazione della indennità di esproprio.

La parte attrice in questa sede non ha offerto tuttavia alcun elemento utile al fine di provare, quanto meno nei termini di una ragionevole verosimiglianza, che sussistevano elementi probatori adeguati e idonei a consentire l'accoglimento delle domande proposte.

Deve infatti rilevarsi che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita (tra le varie, Cass. 10966/2004).

La parte attrice che agisce nei confronti dei proprio difensore che si assume abbia omesso di compiere atti utili e necessari allo svolgimento del mandato difensivo, ha quindi l'onere di provare che l'esatto adempimento avrebbe evitato il danno lamentato dall'attore o quanto meno avrebbe avuto ragionevoli possibilità di evitarlo.

Poiché nella specie nessun elemento è stato né dedotto nell'atto di citazione né provato quindi in corso di causa circa il possibile esito favorevole dei giudizi introdotti in sede amministrativa e dinanzi al giudice ordinario, né sono stati indicati gli argomenti giuridici che avrebbero consentito l'accoglimento delle domande, deve ritenersi infondata la domanda di risarcimento dei danni in esame. Per gli stessi motivi la domanda di restituzione dei compensi professionali corrisposti non può essere accolta, e per altro verso neppure può essere accolta la domanda riconvenzionale in quanto non risultano prodotti né specificamente indicati gli atti da cui risultino le attività svolte nei giudizi in oggetto, né sono state specificate le somme eventualmente richieste in relazione a singoli atti processuali, essendo la domanda del tutto generica, avendo il convenuto richiesto complessivamente la somma per tutti i giudizi di Euro 10000,00. Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F.R. nei confronti di S.F., nonché sulla domanda riconvenzionale di questi, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 agosto 2009.

Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2009.


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