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Eliminazione barriere architettoniche:
non sempre è possibile
derogare alle distanze legali

(Tribunale Firenze, Sezione 1, n. 1122 del 14/9/2011)

Nota dell'Avv. Giuseppe Nuzzo
In tema di barriere architettoniche, deve considerarsi illegittimo l’ascensore costruito su iniziativa del disabile nella sua proprietà esclusiva in violazione delle distanze legali previste dai regolamenti edilizi, con conseguente possibilità dei confinanti di pretendere la demolizione dell’opera e la riduzione in pristino dei luoghi, non trovando applicazione la deroga contenuta nella Legge n. 13/1989.

È quanto stabilito dalla Corte territoriale di Firenze con la sentenza in commento.

Nel caso di specie un disabile aveva fatto costruire nella corte interna del suo immobile un ascensore con struttura portante e copertura terminale metallica a distanza inferiore di quella legale rispetto alla finestra della stanza da bagno dell'appartamento della vicina e dal muro divisorio tra le due proprietà.

Il condomino disabile giustificava il suo comportamento invocando l’art. 3 della Legge 13/1989, ai sensi del quale le opere volte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati

Secondo il giudice toscano, tuttavia, la deroga contenuta nel citato articolo 3 trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui le opere volte al superamento delle barriere architettoniche riguardino parti comuni dell’edificio. L’obbligo al rispetto delle distanza legali è invece fatto salvo in tutti i casi – come quello in esame – in cui le opere predette interessino solo parti dell’edificio di proprietà esclusiva.

Le disposizioni volte a favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, del resto, tendono a facilitare, secondo un criterio di solidarietà sociale, l'adozione delle deliberazioni in materia nell'ambito delle proprietà comuni, ma non possono incidere sui diritti dei terzi, anzi il comma 2 dell'art. 3 della Legge 13/1989 espressamente stabilisce che "è fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze ... nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune".

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Cassazione civile, Sezione 2, Sentenza n. 10754 del 16/5/2011
Testo della sentenza


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ***, proprietaria di un appartamento in Signa, via (...), conveniva davanti al Tribunale di Firenze il proprietario vicino ***, esponendo che questi, tra il marzo ed il maggio del 2005, aveva fatto costruire nella corte interna del suo immobile un ascensore con struttura portante e copertura terminale metallica a distanza inferiore di quella legale rispetto alla finestra della stanza da bagno dell'appartamento dell'attrice e dal muro divisorio tra le due proprietà, quindi chiedeva la condanna del convenuto alla demolizione dell'opera ed alla rimessione in pristino dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio, il convenuto negava la fondatezza della domanda avversa, affermando la legittimità dell'opera a norma della legge n. 13/1989 sul superamento delle barriere architettoniche, inoltre in via riconvenzionale chiedeva il rimborso delle spese sostenute per provvedere al rifacimento del lastrico solare della controparte, che fungeva da copertura del sottostante locale del *** adibito a ristorante.

All'esito dell'istruttoria, escussi i testi ammessi ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 14 aprile 2009, il giudice adito:

- condannava il convenuto alla demolizione dell'ascensore;

- condannava il medesimo al risarcimento di danni per Euro 2.000,00;

- condannava l'attrice al rimborso di Euro 2.652,80 per i lavori sul lastrico solare;

- compensava le spese legali e divideva in parti uguali le spese di c.t.u.

Nella motivazione, il Tribunale, constatata in fatto la violazione delle distanze legali tra le costruzioni, escludeva in diritto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto l'opera non era stata realizzata all'interno di un cortile comune, bensì all'interno del cortile nella disponibilità esclusiva del ***

Interponendo appello con atto di citazione notificato 14 luglio 2009, *** lamentava la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 3 legge n. 13/1989, esponendo che l'abitazione della *** si sviluppava sopra i locali del suo ristorante, sicché, sebbene gli ingressi delle rispettive proprietà fossero indipendenti, ci si trovava in presenza di un unico fabbricato, qualificabile come condominio minimo; di conseguenza, nessuna rilevanza poteva assumere, ai fini della deroga alla normativa civilistica in funzione del superamento delle barriere architettoniche, la circostanza per cui il cortile che ospitava l'ascensore non fosse in comproprietà col condomino del piano superiore.

Costituendosi nel giudizio d'appello, la *** non si limitava a contestare la fondatezza del gravame avverso, ma in via incidentale si doleva a propria volta della condanna al rimborso pro-quota delle spese per il rifacimento del lastrico solare, in quanto il lavoro era stato eseguito dal *** senza il rispetto delle formalità imposte dalla legge per la convocazione dell'assemblea dei due comproprietari, di cui non poteva costituire valido equipollente "il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condomino della necessità di provvedere a determinati lavori".

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni precisate all'udienza del 5 aprile 2011, così come trascritte in epigrafe, decorsi i termini di legge per il deposito delle difese conclusionali, la causa passava infine in decisione e veniva discussa all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che la naturale esecutività della sentenza d'appello fa ritenere ormai superata l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado.

Passando al merito, va ribadito, d'accordo col giudice di primo grado, che la disposizione normativa invocata dalla difesa appellante in via principale non si attaglia al caso concreto. L'art. 3 della legge n. 13/1989 prevede che le opere volte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici "possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi anche per i cortili e le chiostrine interni a fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati". Nella specie il cortile che ospita la struttura dell'ascensore non è, né di proprietà comune, né di uso comune a più fabbricati, bensì è di proprietà esclusiva e di uso esclusivo del *** Il fatto che altra parte della proprietà immobiliare di quest'ultimo, come il lastrico solare di cui si tratterà innanzi, sia invece in comune con la controparte, non assume evidentemente alcun rilievo nel soddisfare i requisiti della nor*** Le disposizioni volte a favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, del resto, tendono a facilitare, secondo un criterio di solidarietà sociale, l'adozione delle deliberazioni in materia nell'ambito delle proprietà comuni, ma non possono incidere sui diritti dei terzi, anzi il comma 2 dell'art. 3 espressamente stabilisce che "è fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze ... nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune". La miglior riprova che la costruzione dell'ascensore non coinvolgesse una proprietà comune alla *** sta dunque nel fatto che *** l'abbia deliberata per proprio conto, ritenendosi padrone esclusivo dell'opera. Ne deriva che la ***, essendo estranea alla costruzione, ha tutto il diritto di pretendere il rispetto delle distanze legali. L'impugnazione principale va pertanto rigettata.

Analoga sorte merita l'appello incidentale di quest'ulti*** E pacifico che il lastrico solare della ***, fungendo da copertura al locale sottostante del ***, sia da ritenersi cosa comune. E pacifico che la *** fosse consapevole dell'intervento, tanto che, insieme al figlio, ne discusse col muratore incaricato di eseguirlo e scelse le mattonelle da posare in sostituzione di quelle vecchie. E pacifico che l'opera fosse piuttosto urgente, in presenza di infiltrazioni d'acqua che danneggiavano il locale sottostante, il che rendeva superflua una formale convocazione d'assemblea. Per quanto potesse dispiacere alla *** privarsi delle (supposte) "antiche mattonelle di pregio" preesistenti, è pacifico che ella avesse personale interesse ad eseguire l'intervento, perché altrimenti sarebbe stata responsabile dei danni cagionati dalla sua incuria alla proprietà sottostante. Del resto, è specularmele pacifico che *** non avesse alcun interesse a rifare il lastrico solare della ***, se non in quanto fosse necessario per proteggere dalle infiltrazioni d'acqua il locale sottostante di sua proprietà. Ne deriva che, mancando la prova di diversi accordi tra gli interessati sulla ripartizione della spesa, va confermata la decisione presa sul punto dal giudice di primo grado, in presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge.

La reciproca soccombenza che viene a determinarsi col rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale rende equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali del grado d'appello, ogni altra questione resta assorbita o superata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,

Conferma

La sentenza del Tribunale di Firenze in data 14 aprile 2009 n. 1298 e dispone la compensazione integrale delle spese processuali del grado d'appello fra le parti.

Così deciso in Firenze il 5 luglio 2011. Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2011.

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