Links Utili
Flash Banner Placeholder.
Dipendente infortunato da sinistro stradale:
prescrizione biennale
per il rimborso del datore

(Cassazione civile, Sezione 3, n. 2844 del 9/2/2010)

Nota dell'Avv. Oronzo V. Maggiulli
Si prescrive nel termine di cui all’art. 2947, comma, II, c.c. il diritto del datore di lavoro di ottenere dal responsabile di un sinistro stradale (e dall’assicuratore di questi) il rimborso delle somme versate a titolo retributivo e contributivo al dipendente che di quel sinistro sia rimasto vittima, durante il periodo della convalescenza.

È questo il principio sancito da Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 2010 n. 2844, che si segnala anche per la qualificazione giuridica attribuita al diritto fatto valere in siffatte ipotesi dal datore di lavoro.
Quest’ultimo, ad avviso degli Ermellini, agisce per ottenere il risarcimento di un danno proprio, che si sostanzia negli esborsi sostenuti per la retribuzione e per la contribuzione obbligatoria del dipendente senza ricevere la controprestazione lavorativa.
Poiché – secondo la Corte – tale azione ha natura risarcitoria ed il danno è geneticamente riconducibile alla circolazione stradale, dovrà trovare applicazione il termine prescrizionale biennale contemplato dall’art. 2947 c.c.

Il principio in questione rinviene un suo precedente di legittimità alquanto remoto in Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 1987, n. 531, ma è da ritenersi comunque consolidato alla luce della successiva ed uniforme giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Milano, 15 maggio 2002; Giudice di Pace di Bari, 20 novembre 1998; Trib. Reggio Emilia, 20 novembre 1989; Trib. Pesaro, 28/06/1989).

Non appare peregrina, tuttavia, la diversa tesi finalizzata a qualificare in termini di azione surrogatoria ex art. 1203 c.c. quella esperita al datore di lavoro.
Egli, infatti, interviene a garantire l’ordinaria contribuzione e retribuzione al dipendente infortunato a causa del sinistro stradale, il cui pregiudizio, oltreché di ordine biologico e lato sensu “non patrimoniale”, si connoterebbe anche come “lucro cessante” per l’impossibilità di prestare la propria attività lavorativa alla quale è associato il corrispettivo dello stipendio.

La continuità retributiva assicurata dal datore di lavoro, il quale eroga delle somme senza ottenere alcuna controprestazione, preserva l’integrità patrimoniale del lavoratore – altrimenti minata dal fatto illecito – e trasferisce il diritto di richiedere il risarcimento del pregiudizio così arrecato sul datore che sopporta il costo economico dell’inabilità del lavoratore.

Entrambe le opzioni esegetiche implicano il termine prescrizionale contemplato dall’art. 2947, comma II, del codice civile, atteso che il datore di lavoro agisce – al fine di far valere un proprio pregiudizio ovvero in surroga – per un risarcimento originato dalla circolazione stradale.

Se, al contrario, si ritenesse che l’obbligazione del datore – analogamente a quella dell’INAIL – sorga ex lege (ex contractu), al pari del suo dovere di retribuire e versate i contributi previdenziali al lavoratore infortunato, la prescrizione sarebbe allora quella ordinaria.

Quest’ultima lettura è stata tuttavia scartata dalla Suprema Corte, la quale ha abbracciato la tesi del danno direttamente maturato nella sfera giuridica del datore di lavoro, il quale avrebbe a disposizione due anni per richiedere il risarcimento.

Proprio sulla previsione del termine, la decisione in commento non appare conforme alla sentenza delle Sezioni Unite n° 2737 del 18 novembre 2008, che ha generalizzato la regola di cui al terzo comma dell’art. 2947 c.c., estendendola anche alle ipotesi di mancata presentazione della querela
Sul tema, leggi l'articolo Lesione da incidente stradale: il termine di prescrizione del risacimento, pubblicato su questo sito.

L’ultimo capoverso dell’articolo in questione dispone, infatti, che, in materia di circolazione stradale, qualora il fatto costituisca reato, si applica il più lungo termine prescrizionale contemplato per il reato medesimo, in precedenza riservato alle sole ipotesi in cui fosse stata proposta querela in sede penale.

Nel caso che ci occupa, avendo il sinistro stradale comportato l’inabilità del lavoratore, il fatto è qualificabile come “lesioni colpose” e, di conseguenza, il termine prescrizionale per il risarcimento dei danni derivati dalla condotta delittuosa avrebbe dovuto essere quello quinquennale.

Alla luce della non immediata sovrapponibilità fattuale delle fattispecie, si ritiene che la più recente pronuncia non abbia sconfessato il principio sancito dalle Sezioni Unite, ma lo abbia meramente pretermesso.
È, tuttavia, un dato che una sentenza della Corte di Cassazione abbia richiamato il termine prescrizionale biennale in materia di circolazione stradale, pur quando il fatto sia astrattamente previsto come reato.
CONTATTI CONSULENZA ON LINE DOMICILIAZIONI E COLLABORAZIONI
Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza n. 2844 del 9/2/2010
Testo della sentenza


Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 5.2.2001, U.F. società cooperativa di consumo a r.l., convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Firenze M.E.S. e la L.A. s.p.a., chiedendone la condanna solidale al pagamento di L. (…) a titolo di rimborso delle somme erogate al proprio dipendente N.F. a titolo retributivo e contributivo durante il periodo per il quale (dal 12.6.1995 al 14.5.1997) egli era rimasto assente dal lavoro a causa della frattura esposta alla gamba sinistra, cagionatagli in un incidente stradale verificatosi il 12.6.1995 per fatto colposo del S., la cui vettura era assicurata dal L.
La convenuta eccepì la prescrizione del credito ed il giudice di pace per tale ragione rigettò la domanda con sentenza n. 5615/01.

2. – L’appello della soccombente U. è stato respinto dal tribunale di Firenze con sentenza n. 2691/2004 sui rilievi:
a) che la prescrizione non poteva dirsi interrotta nei confronti della società assicuratrice della richiesta di pagamento inoltrata con la lettera recante la data del 17.1.2000, non essendovi la prova della ricezione neppure da parte del condebitore solidale E.S.;
b) che la missiva datata 12.6.2000 e spedita il 14.6.2000 era successiva alla scadenza del termine di prescrizione, essendo l’incidente avvenuto il 12.6.1995;
c) che, peraltro, derivando il danno dalla circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione era biennale ai sensi dell’art. 2947 comma 2, cod. civ.;
d) che era privo di fondamento il rilievo della U., che aveva sostenuto l’improponibilità dell’eccezione di prescrizione biennale in secondo grado una volta che, in primo grado, si era fatto riferimento solo alla prescrizione quinquennale.

3. – Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la U., affidandosi a quattro motivi cui resiste con controricorso la L.A. s.p.a.
L’intimato M.E.S. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo investe la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione (quinquennale) non fosse stato validamente interrotto con la richiesta del 17.1.2000, ovvero con la comunicazione dell’INAIL (del 4.12.2000) che l’Istituto aveva ottenuto dalla società assicuratrice L. 60.000.000 a titolo di risarcimento.
Il secondo motivo attiene alla decorrenza del termine di prescrizione er il datore di lavoro, assumendosi che, essendosi l’assenza del lavoratore protratta sino al 13.5.1997, con ricadute nel 19999, solo dalle date alle quali U, aveva effettuato pagamenti periodici a favore del lavoratore senza ricevere la corrispettiva prestazione lavorativa poteva decorrere il termine di prescrizione, perché solo allora essa aveva subito il danno di cui domandava il risarcimento.
Col terzo motivo si sostiene che il credito del datore di lavoro è analogo a quello dell’INAIL (soggetto alla ordinaria prescrizione decennale) e si ribadisce – senza addurre peraltro argomentazioni a suffragio dell’assunto – che la prescrizione dell’azione risarcitoria del datore di lavoro che agisce in rivalsa delle somme che per contratto o per legge deve anticipare al prestatore di lavoro è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
Col quarto motivo, infine, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, la ricorrente U. afferma che la convenuta socieàt assicuratrice non avrebbe potuto invocare solo in secondo grado la prescrizione biennale, né il giudice avrebbe potuto rilevarla d’ufficio, non essendogli consentito, una volta doverosamente tipizzata dalla parte l’eccezione di prescrizione in relazione ad una delle ipotesi previste dalla legge, accertare officiosamente il decorso di un periodo di tempo diverso da quello indicato.

2. – Va subito detto – e tanto rivela l’infondatezza del terzo motivo di ricorso – che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si rcollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. (cff., ex plurimis, Cass. n. 531/887, preceduta e seguita da giurisprudenza costante). Costituiscono componente di tale danno anche i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale (Cass. sez. un., n. 6132/88 e Cass. n. 5373/89).

Il datore di lavoro agisce dunque per il risarcimento di un danno direttamente subito per fatto illecito del terzo. Ne consegue che se, come nel caso in scrutinio, il danno sia stato prodotto “dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni” (art. 2947, comma 2, cod. civ.).

Non contrasta con tale univoca conclusione il principio enunciato da Cass. n. 10827/07 che, in ordine all’azione di regresso dell’impresa designata nei confronti del responsabile ex art. 29 della legge n. 990 del 1969, ha affermato che l’obbligo di solidarietà che l’Impresa designata assolve nei confronti della vittima della circolazione non deriva dal fatto illecito ma dall’imputazione ad un soggetto solidale ex lege dell’obbligo risarcitorio, con la conseguenza che tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve e che trova dunque applicazione quella oridinaria (contra, tuttavia, Cass.., nn. 18556/05 e 15357/06).

Nel caso del datore di lavoro, infatti, palesemente non ricorre in capo al medesimo un obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore ed il suo credito nei confronti dell’autore dell’illecito – benché riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203 cod. civ., - trova non di meno la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva.

2.1. – E’ stato anche definitivamente chiarito - ed il rilievo p correlato al quarto motivo di ricorso, che per questo è infondato – che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. Di guisa che, da un lato, non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, di una norma che preveda un termine diverso (così Cass., sez. un., n. 10955/02, preceduta da Cass., sez. un, n. 11720/98 e seguita, tra le altre, da Cass. nn. 16573/04, 12238/06, 11843/07 e 6469/09).

Nella specie, la stessa ricorrente afferma che il riferimento alla prescrizione biennale era stato effettuato dalla società di assicurazioni nella comparsa di risposta in appello, sicché il contradditorio sul punto si era senz’altro instaurato.

3. – In ricorso va dunque respinto per tali assorbenti ragioni, essendo incontestato che mancarono atti interruttivi della prescrizione dal 13.5.1997 all’anno 2000 (dunque, per oltre un biennio) ed essendo stata l’assenza per malattia verificatasi per alcuni giorni del 1999 per la prima volta prospettata, inammissibilmente, in atto d’appello, non rinvenendosene alcun riferimento nell’originario atto di citazione innanzi al giudice di pace.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 2.200, di cui 2000 per onorari, oltre alle spese generai ed agli accessori dovuti per legge.

Roma, 12 gennaio 2010.


TORNA ALL'ELENCO DELLE SENTENZE
Avvocati Plenteda & Maggiulli rec.: 73100 Lecce, Via Corrado Giaquinto 5/B Home Chi siamo Contatti Dove siamo Mappa del sito
HOME