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04/06/2009 Responsabilità dell'avvocato: il mancato appello non è un danno in re ipsa
(Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009 - Avv. Raffaele Plenteda)
La Corte di Cassazione interviene ancora una volta in materia di responsabilità dell'avvocato, rigettando il ricorso proposto dai clienti, i quali lamentavano di aver subito danni in conseguenza dell'inadempimento del proprio avvocato, consistito nel non aver comunicato tempestivamente loro la sentenza di primo grado che li aveva visti soccombenti, impedendo così ogni possibilità di proporre appello.

La questione affronta dai Giudici di Piazza Cavour orbita, anche in questa occasione, intorno alla tematica della causalità, ponendo però l'accento su un profilo che, con specifico riferimento alla responsabilità del professionista legale, non è stato ancora oggetto di una riflessione giurisprudenziale sufficientemente approfondita.

In teoria generale, secondo l'impostazione preferibile, l'obbligazione risarcitoria conseguente all'inadempimento deve essere ricostruita, sotto il profilo eziologico, in due fasi (c.d. doppia causalità). La prima fase è caratterizzata dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra il comportamento inadempiente del debitore ed un determinato evento dannoso; la seconda fase, successiva, è contraddistinta dalla verifica circa la sussistenza di danni, che siano conseguenza immediata e diretta del predetto evento dannoso.

Per ciò che concerne la prima fase, l'orientamento prevalente riconosce una sorta di automatismo nella verifica del nesso di causalità tra la condotta inadempiente del debitore e l'evento dannoso, che viene identificato de plano nel mancato raggiungimento del risultato finale, idoneo a realizzare l'interesse del creditore.
In tema di responsabilità dell'avvocato, già questa prima fase dell'indagine causale appare più difficoltosa, in considerazione della natura c.d. "di mezzi" dell'obbligazione che fa capo al professionista: il mancato raggiungimento del risultato finale, in questo caso, può dipendere da una molteplicità di fattori e non necessariamente dall'inesatta prestazione del debitore, sicché occorre procedere ad un'indagine specifica e concreta, e non automatica, della sussistenza del collegamento eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.

Al positivo esito di questa prima fase dell'indagine, come anticipato, segue la seconda. Dopo aver accertato, cioè, che la causa di un determinato evento dannoso è costituita dall'inadempimento del debitore, occorre verificare quali conseguenze pregiudizievoli debbano, a loro volta, ricondursi causalmente all'evento di danno stesso, così da individuare e selezione i danni-conseguenza riferibili alla responsabilità del debitore che, proprio in quanto tali, sono destinati a formare oggetto dell'obbligazione risarcitoria da porre a carico di quest'ultimo.

Nel caso in esame, i clienti hanno individuato l'inadempimento dell'avvocato nella omessa comunicazione della sentenza di primo grado ed hanno dedotto che tale inadempimento sia stato la causa della mancata proposizione dell'appello, ma hanno trascurato di fornire la prova dell'esistenza del nesso causale tra la mancata proposizione dell'appello ed i danni di cui hanno chiesto il risarcimento.

In particolare, l'indagine circa la sussistenza del nesso di causalità risulta mortificata con riferimento tanto alla prima, quanto alla seconda fase della c.d. "doppia causalità".

Con riferimento alla prima fase, è stato già sottolineato che la particolare fisionomia dell'obbligazione facente capo all'avvocato impone la verifica specifica della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno, costituito dal mancato raggiungimento del risultato voluto dal debitore. La proposizione dell'appello è un risultato "intermedio" rispetto al risultato "finale" costituito dalla vittoria della lite, sicché la sua mancata proposizione si risolve in un evento di danno "intermedio", di per sé improduttivo di veri e propri danni risarcibili.
A tal fine, infatti, è necessario che risulti positivamente accertato che la proposizione dell'appello avrebbe condotto ad un esito della lite più favorevole rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado.

I clienti, nella fattispecie, hanno trascurato di completare questa prima fase dell'indagine, non avendo dedotto alcunché in merito al probabile esito che l'eventuale appello avrebbe avuto.
La mancata proposizione dell'appello causata dalla mancata comunicazione della sentenza negativa di primo grado, non è sufficiente a fondare la responsabilità dell'avvocato, se non risulta accertato che l'appello, qualora fosse stato proposto, avrebbe avuto esito positivo con certezza o, quanto meno, con probabilità.
Incombe al cliente fornire la prova del diverso esito che avrebbe avuto il giudizio se l’avvocato avesse svolto correttamente la propria attività.

Anche nell'ipotesi in cui la richiesta di risarcimento abbia ad oggetto la perdita di chance di vittoria della lite, la distribuzione dell'onere della prova non muta, atteso che, in questo caso, l'accoglimento della domanda di risarcimento passa attraverso la dimostrazione dell'esistenza di serie ed apprezzabili chances di vittoria, nonché dalla circostanza che tali chances siano state frustrate dal comportamento inadempiente dell'avvocato.
In ogni caso, l'accertata mancata proposizione dell'appello per colpa dell'avvocato non è di per sé fonte di alcun danno risarcibile e, pertanto, non può da sola fondare la responsabilità del professionista.

Con riferimento alla seconda fase della c.d. "doppia causalità", infine, si segnala l'interessante operazione logica compiuta, ancorché in modo incompleto, dai clienti. Questi, infatti, hanno assunto la mancata proposizione dell'appello come uno specifico evento di danno, distinto ed autonomo rispetto alla perdita della lite e suscettibile di produrre autonome poste di danno (legate alla possibilità di addivenire ad un accordo transattivo con la controparte nelle more dell'appello ovvero di procedere al pagamento spontaneo con risparmio su spese ed interessi).

Una simile impostazione convince e merita l'attenzione dell'interprete.
Anche in questo caso, tuttavia, l'accoglimento della domanda passa necessariamente attraverso l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento di danno e le conseguenze dannose di cui si chiede il risarcimento.
Nel caso di specie, è mancata proprio la prova, che non può essere data solo in astratto, che la proposizione dell'appello avrebbe effettivamente condotto ad una transazione più vantaggiosa o ad un risparmio di spese.
Circostanze alle quali i clienti si sono semplicemente limitati a fare riferimento.

Nota dell'Avv. Raffaele Plenteda
raffaele@plentedamaggiulli.it
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Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza n. 12354 del 27.5.2009
Testo della decisione


Svolgimento del processo

<...> e <...> convenivano il giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, <...> per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale.
Deducevano l'inadempimento del legale, che li aveva assistiti in un procedimento da loro instaurato nei confronti di <...>, denunciando fra l'altro che il legale non aveva comunicato tempestivamente agli attori la sentenza che li aveva visti soccombenti, sicché non era stato possibile proporre la relativa impugnazione.
In contumacia del convenuto, con sentenza depositata il 2 giugno 1997, il Tribunale rigettava la domanda.
Con sentenza dep. il 22 aprile 2004 la Corte di appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta dagli attori.
Nel confermare la decisione di primo grado, i giudici di appello ritenevano che, pur essendo l'inadempimento del difensore in astratto idoneo a produrre danno, gli appellanti non avevano ottemperato all'onere della prova incombente al cliente di dimostrare il danno in concreto causato dall'inadeguata o insufficiente attività professionale, dimostrando che - ove fosse stato proposto l'appello- gli effetti sarebbero stati migliori e diversi: in particolare, gli appellanti, che avevano dedotto la perdita di chance, non avevano dimostrato l'erroneità di quella decisione fornendo la ragionevole certezza o un grado elevato di probabilità che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
In realtà, gli appellanti, che avevano lamentato che il Tribunale non avesse soffermato l'attenzione sul nesso di causalità tra l'eventuale proposizione dell'appello e il suo accoglimento, si erano limitati a richiamare gli elementi già emersi nel procedimento in cui erano stati difesi dall'<...> che erano stati tenuti presenti dalla sentenza, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto intercorso con il <...> per colpa degli attori, con esauriente motivazione che non era stata oggetto di specifica censura neppure nel presente grado di giudizio.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione <...> e <...> sulla base di un motivo illustrato da memoria.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1226 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la decisione gravata che, nell'effettuare il collegamento fra l'inadempimento e le ripercussioni patrimoniali e non patrimoniali negative, non aveva considerato che, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. citato, deve tenersi conto soltanto delle conseguenze pregiudizievoli dirette ed immediate dell'inadempimento attraverso un giudizio ipotetico fra la situazione esistente dopo l'inadempimento e quella che avrebbe potuto essere in presenza di un'esatta e diligente prestazione contrattuale: nella specie, ciò che assumeva rilevanza era la circostanza che, per effetto dell'inadempimento del legale all'obbligo di informare i clienti del deposito della sentenza, i ricorrenti avevano subito la perdita del potere di impugnare la decisione, perdita di per sé risarcibile indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'eventuale impugnazione, quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento del professionista, tenuto conto degli effetti che comunque sarebbero derivati dalla mera proposizione della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, della possibilità di addivenire a un accordo transattivo, evidentemente ormai precluso dal passaggio in decisione o ancora di ottenere una riduzione della penale: la Corte aveva omesso di procedere a una liquidazione equitativa del danno e comunque non aveva motivato in ordine al danno consistito nell'aggravio di spese ed interessi verificatosi a cagione dell'impossibilità di procedere a un pagamento spontaneo.
Il motivo va disatteso.
Occorre premettere che la sentenza impugnata ha precisato che con i motiv di appello era stata censurata la decisione di promo grado laddove era stata respinta la domanda risarcitoria invocata, con riferimento all'inadempimento da parte di <...>, consistito nell'inosservanza dell'obbligo di comunicare tempestivamente agli appellati la sentenza che li aveva visti soccombenti: pertanto, deve ritenersi che, in considerazione del principio devolutivo dell'appello, oggetto del giudizio di grava era esclusivamente tale inadempimento e non pure il mancato adempimento degli altri obblighi che, secondo quanto prospettato dal ricorrente in sede di discussione dinanzi al Collegio, erano pure stati posti a sostegno della originaria domanda: peraltro con il ricorso per cassazione non è stata formulata alcuna doglianza in ordine ad altri profili di inadempimento dedotti in giudizio e al loro mancato esame da parte del giudice di merito.
Orbene, correttamente i giudici hanno applicato il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, secondo cui, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 4044/1994; 5264/1996; 16846/2005). ed invero la perdita del diritto di impugnare la sentenza, non può configurarsi di per sé come una conseguenza patrimoniale pregiudizievole, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., il riconoscimento del risarcimento del danno postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno, consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dell'inadempimento del debitore.
D'altra parte, la perdita di "chance" si configura come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, atteso che non costituisce una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e, anche in tal caso, il creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Orbene, correttamente la sentenza impugnata, nell'escludere la prova di un danno subito dai ricorrenti, per effetto dell'inadempimento del legale all'obbligo di comunicare il deposito della sentenza, che li aveva visti soccombenti, ha ritenuto che la perdita del potere di impugnare la sentenza non poteva rappresentare di per sé una conseguenza patrimoniale negativa, dal momento che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare in concreto i riflessi pregiudizievoli offrendo la prova dell'erroneità della decisione e della concreta possibilità di essere riformata in appello. Ed in proposito i giudici hanno accertato che gli appellanti non avevano offerto alcun elemento che potesse indurre a ritenere, con ragionevole probabilità, che il gravame, se esperito, sarebbe stato accolto, ovvero potesse costituire una base sufficiente ad indurre controparte, totalmente vittoriosa, ad addivenire ad una transazione, avendo evidenziato che, neppure nel presente giudizio, gli appellanti erano stati in grado di offrire elementi di prova ulteriori rispetto a quelli che aveva esaminato il giudice del procedimento in cui era stata pronunciata la risoluzione del contratto stipulato con <...> per colpa degli attuali ricorrenti.
Per quanto concerne la doglianza di omesso esame e di omessa motivazione, in ordine all'aggravio di spese ed interessi conseguenti, che un pagamento spontaneo avrebbe evitato, la questione - non essendo tratta dalla sentenza impugnata- è nuova e, involgendo accertamenti di fatto, deve ritenersi come tale inammissibile in sede di legittimità: i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di aver ritualmente e tempestivamente proposto la questione nel giudizio di merito, indicando l'atto o il verbale in cui la stessa era stata formulata.
Pertanto, avendo escluso l'esistenza stessa del danno lamentato, correttamente la sentenza ha negato il ricorso alla liquidazione equitativa che presuppone dimostrata la lesione patrimoniale di cui sia impossibile od estremamente difficoltosa la quantificazione.
Il ricorso va rigettato.
No va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese, relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2009.
Depositata in cancelleria il 27 mag. 2009.

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