|
|
|
 |
|
|
|
|
Flash Banner Placeholder.
|
|
|
 |
|
|
|
13/07/2009 La perdita di uno o più gradi di giudizio non fonda da sola la responsabilità dell'avvocato (Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza n. 12353 del 27/05/2009 - Avv. Raffaele Plenteda) |
|
|
|
Questa volta è la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ad intervenire in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, enunciando un principio che si innesta nel solco tracciato dalle precedenti pronunce di legittimità.
La questione affrontata nel caso di specie riguarda l'ipotesi di tardiva proposizione dell'appello, in particolare, avverso una sentenza penale di condanna.
Affinché possa configurarsi la responsabilità professionale dell'avvocato, ribadiscono i Giudici di Piazza Cavour, il cliente-danneggiato non può limitarsi a provare l'errore del legale, ma deve dimostrare, altresì, il nesso di causalità tra la difettosa attività professionale e l'esito infausto del processo, introducendo nel giudizio di responsabilità elementi oggettivi idonei a far ritenere che, se il professionista avesse correttamente eseguito la propria prestazione, il processo avrebbe avuto con ragionevole probabilità un esito diverso e più favorevole.
La mancata o tardiva proposizione dell'appello avverso la sentenza sfavorevole di primo grado, pertanto, non è in sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato, se il cliente non fornisce la prova del nesso di causalità nei termini sopra specificati, la quale "implica una prognosi sull'esito della lite basata sulla valutazione del merito della stessa".
La Corte di Cassazione, dunque boccia la teoria, sottoposta al suo vaglio, secondo cui la celebrazione del giudizio d'appello e poi l'eventuale giudizio di cassazione rechi in sé l'elevata probabilità della riforma della sentenza di condanna, sul rilievo che: "Sostenere che basti la perdita, in se stessa, di uno o più gradi di giudizio perché si configuri il nesso causale tra comportamento negligente dell'avvocato ed esito infausto del giudizio, infatti, equivale a sostituire un criterio di mera possibilità al criterio della ragionevole probabilità"
La Suprema Corte propone un ragionamento inattaccabile sul piano logico e sistematico. Affermare che la perdita di uno o più gradi di giudizio precluda di per sé alla parte un probabile risultato finale più favorevole, infatti, si tradurrebbe, in estrema analisi, nell’inopinato riconoscimento del carattere fallace del sistema giudiziario italiano, che produce decisioni di primo grado istituzionalmente deputate ad essere oggetto di riforma.
La questione, riteniamo, meriterebbe un maggiore approfondimento nel caso in cui l’azione di responsabilità professionale venga impostata sulla perdita di chance di un esito più favorevole del processo.
In questa diversa ipotesi, infatti, la mera possibilità di una sentenza meno infausta, che è cosa certamente ben diversa dal criterio causale della ragionevole probabilità, assurgerebbe a utilitas compresa nel patrimonio del cliente, la cui perdita determinerebbe in sé un danno risarcibile.
L'applicazione della teoria del danno da perdita di chance di esito più favorevole della lite, peraltro, appare trovare fertile terreno di applicazione nel campo del processo penale, sulla base di due rilievi:
- la particolare importanza e delicatezza dei diritti del cliente-imputato implicati (la libertà personale, la dignità, l’onore, ecc.), che rendono rilevante e certamente meritevole di tutela giuridica anche la chance di loro salvaguardia e protezione;
- le caratteristiche processuali del giudizio di appello penale, in cui il giudice non ha il dovere di attenersi strettamente ai motivi di gravame ma può comunque affrontare tutte le questioni rilevabili, anche d'ufficio, nell'ambito del devolutum, che rendono ancor più concreta la (mera) possibilità di riforma in melius di una sentenza di condanna di primo grado.
Nota dell'Avv. Raffaele Plenteda
|
|
|
|
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza n. 12353 del 27/5/2009
Testo della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. C.C. convenne davanti al Tribunale di Mantova l'avv. B.C. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per colpa professionale. Il convenuto, infatti, che lo aveva difeso in sede penale da un'accusa di concussione per la quale era stato condannato in primo grado, aveva presentato appello fuori termine, con conseguente passaggio in giudicato della ingiusta condanna.
Resistette l'avv. B., chiamando anche in garanzia la sua assicuratrice s.p.a. L.P.A. , e il Tribunale respinse la domanda per carenza di prova che l'appello, ove presentato tempestivamente, sarebbe stato accolto: l'attore, infatti, non aveva prodotto gli atti del giudizio penale.
Il gravame del sig. C. è stato respinto dalla Corte di appello di Brescia, la quale non ha ritenuto superata la carenza di prova sul medesimo punto - il nesso eziologico, cioè, tra comportamento colpevole (omessa impugnazione tempestiva della sentenza di condanna) e danno - nonostante la produzione in grado di appello, giudicata ammissibile, dei documenti non prodotti davanti al Tribunale.
La Corte ha in particolare ritenuto che la prova in questione consistesse nella dimostrazione che, ove l'appello fosse stato tempestivamente proposto, sarebbe stato accolto "secondo una ragionevole previsione". L'intempestivo atto di appello penale, però, a suo giudizio, non denunciava palesi errori di diritto o eclatanti travisamenti dei fatti, tali da provocare sicuramente le censure dei giudici di secondo grado, nè adduceva nuove prove decisive a favore dell'imputato; esso, invece, svolgeva una critica del materiale probatorio già acquisito che non scalfiva l'impianto della sentenza di condanna, basato dal Tribunale penale, con ampiezza di motivazione, sul dato oggettivo della dazione all'imputato di una somma di denaro da parte del titolare di un'autocarrozzeria sottoposto dal C., ispettore della Polizia Stradale, a vessazioni di vario genere. La Corte ha quindi esaminato gli specifici rilievi dell'appellante e ha concluso per l'insussistenza di probabilità di accoglimento del gravame in sede penale.
Avverso la sentenza di appello il sig. C. ricorre per due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso il solo avv. B. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 1218, 1223, 1710 e 2230 c.c., e dei principi generali in materia di responsabilità dell'avvocato, si sostiene:
a) che il concetto di "ragionevole certezza" dell'esito favorevole del giudizio in caso di tempestiva proposizione dell'appello, non può essere esteso sino a pretendere una impossibile certezza del medesimo esito, come invece aveva fatto la Corte di appello affermando che l'atto di appello penale non apportava nulla di nuovo al thema decidendum e che non erano lamentati travisamenti dei fatti così eclatanti da essere sicuramente censurati in sede di gravame;
b) che, del resto, il giudice penale non è limitato nel suo giudizio dai motivi di appello e la dichiarata inammissibilità del gravame aveva precluso anche il rimedio del ricorso per Cassazione.
1.1. - Il motivo è inammissibile.
Quanto al profilo sub a) , il ricorrente si riferisce esclusivamente ad un passaggio dell'argomentare della Corte di appello (l'evocazione, cioè, dell'eventualità della formulazione di insuperabili censure avverso la sentenza penale di primo grado, che avrebbe sicuramente chiuso il discorso) puramente descrittivo e non decisivo, mentre omette di considerare che quei giudici si sono poi dati comunque carico di esaminare le critiche effettivamente mosse alla sentenza di primo grado con l'appello tardivamente proposto, pervenendo alla conclusione che l'appellante non avesse, appunto, "fondate probabilità di vedere riformata la suddetta sentenza" (pag. 7-8 della sentenza oggetto di ricorso).
Quanto al profilo sub b), la tesi del ricorrente (meglio illustrata nella memoria ex articolo 378 c.p.c.) è che la celebrazione - ove l'appello fosse stato tempestivamente proposto dall'avv. B. - del giudizio di secondo grado ed, eventualmente, poi, di cassazione, recava in sé l'elevata probabilità della riforma della sentenza di condanna, considerato anche che il giudice penale non ha il dovere di attenersi strettamente ai motivi di gravame ma può comunque affrontare tutte le questioni rilevabili, anche d'ufficio, nell'ambito del devolutum.
É una tesi che non può essere condivisa. Sostenere che basti la perdita, in se stessa, di uno o più gradi di giudizio perché si configuri il nesso causale tra comportamento negligente dell'avvocato ed esito infausto del giudizio, infatti, equivale a sostituire un criterio di mera possibilità al criterio della ragionevole probabilità - pur in teoria condiviso dal ricorrente - che necessariamente implica una prognosi sull'esito della lite basata sulla valutazione del merito della stessa: valutazione dalla quale, invece, la tesi in esame mostra di prescindere del tutto, dato che in ricorso non viene fatto alcun cenno al merito, neppure quanto ai contenuti che il giudice penale di appello avrebbe potuto rilevare d'ufficio (i riferimenti fatti in proposito nella memoria sono invece inammissibili, in quanto costituenti indebita integrazione, piuttosto che illustrazione, del motivo di ricorso).
2. - Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione, si lamenta che la Corte di appello:
a) non abbia per nulla motivato sul punto relativo al contesto - assai rilevante ai fini della valutazione della genuinità della denuncia per concussione - in cui era maturata l'indagine a carico dell'ispettore C.;
b) abbia superficialmente ed erroneamente motivato, rinviando alla motivazione del Tribunale penale, sulla valutazione della testimonianza del carrozziere asseritamente concusso, sig. P., e del suo socio sig. B. , i quali già davanti al P.M., e poi in dibattimento, avevano ridimensionato le loro iniziali dichiarazioni accusatorie - rese alla Polizia all'esito di snervanti interrogatori - ed attestato, invece, di un prestito spontaneamente elargito dal P. al C. : sul punto, infatti, secondo il ricorrente, la sentenza del Tribunale penale contiene un evidente errore, affermando che il P. avrebbe parlato di prestito soltanto in dibattimento, mentre in realtà ne aveva parlato già davanti al P.M.;
c) non abbia ammesso la prova testimoniale dedotta sul punto delle modalità non intimidatorie delle visite dell'ispettore C. all'autocarrozzeria del P. e del B. , motivando con la circostanza che l'ispettore minacciava il P. ed il B. quando non poteva esser visto ed udito da alcuno": motivazione contraddittorie e non soddisfacente, perché i testi avevano sempre accompagnato il C. nelle visite di cui trattasi;
d) non abbia motivato in ordine alla richiesta istruttoria riguardante "l'interrogazione al terminale C.E.D. per conoscere i precedenti penali relativi al B. e l'escussione dell'impiegata della Polstrada che secondo il P. avrebbe eseguita la richiesta di informativa": attività istruttoria che "avrebbe acclarato che il C. venne a conoscenza della posizione del B. solo dopo aver accettato il prestito dal P. e quindi contestare l'affermazione del Tribunale penale secondo cui l'Ispettore avrebbe ricevuto del denaro dal carrozziere quando costui era indagato per traffico illecito di auto appunto col B. ".
2.1. - Si tratta di censure tutte inammissibili, per genericità, in definitiva, del ricorso per cassazione, che non reca specificazioni indispensabili secondo il principio di autosufficienza del medesimo. Quanto alla censura sub a), infatti, manca l'indicazione dei capitoli di prova; quanto a quella sub b), non è riportato il passo della sentenza del Tribunale penale in cui sarebbe affermato che il P. aveva parlato di prestito spontaneo soltanto al dibattimento; quanto a quella sub c), manca l'indicazione dei capitoli di prova; quanto a quella sub d), nel ricorso ci si limita - nel totale silenzio della sentenza sul punto - a segnalare che la questione riguardava un motivo dell'impugnazione penale che "era stato riproposto all'esame della sentenza impugnata", senza specificare, però, in quale atto del giudizio di appello (civile) ciò sia stato fatto, e in quali termini.
3. - Il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore del controricorrente.
|
|
|
|
|
|
|