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La giurisprudenza che più di recente si è occupata di responsabilità professionale dell’avvocato ha dimostrato una crescente sensibilità nei confronti del tema dei doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione, che gravano a carico dell’avvocato dal momento del conferimento del mandato e perdurano per l’intero corso dell’espletamento dell’incarico.
La sentenza in commento rappresenta un esempio di questa rinnovata sensibilità, che pone al centro della riflessione il problema del consenso informato, espressione coniata nel campo della responsabilità medica ma che, nell’ultimo periodo, tende ad essere ripresa ed utilizzata con sempre maggiore frequenza anche nel campo dell’attività del professionista del foro.
La fonte di tali obblighi viene individuata nella legge e, segnatamente, negli artt. 1176 co. 2 e 2236 c.c., che impongono all’avvocato di svolgere con diligenza l’attività richiestagli.
Gli obblighi informativi, quando non costituiscono addirittura l’oggetto principale dell’incarico affidato al professionista, come avviene nell’attività di consulenza, valgono comunque ad integrare l’obbligazione professionale, sicché la loro violazione “costituisce in colpa” l’avvocato, qualificando il suo comportamento come inadempiente e, pertanto, suscettibile di fondare una responsabilità risarcitoria.
Per ciò che concerne il contenuto degli obblighi informativi, la Corte di Cassazione ha precisato, opportunamente, che essi consistono:
- nel rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
- chiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso;
- sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Sulla scorta di tali premesse, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto inadempiente e, pertanto, fonte di responsabilità, il comportamento dell’avvocato che, ricevuta la notifica della sentenza negativa di primo grado, non aveva prospettato al cliente l’eventualità della proposizione dell’appello, in esecuzione dei doveri di sollecitazione a lui incombenti.
Vale la pena sottolineare, in appendice, che il problema del livello informativo che deve essere garantito al cliente, nonché della forma e del tenore delle informazioni che l’avvocato è chiamato a somministrare, è destinato ad assumere una centralità sempre maggiore.
In proposito, la recente riforma del processo civile nonché le novità in tema di mediazione civile, che sono in procinto di essere attivate, sono aspetti destinati ad incidere notevolmente sull’attività dell’avvocato, anche nella prospettiva della responsabilità professionale.
Sul punto, richiamiamo il recente articolo RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: danni e spese processuali e responsabilità dell’avvocato pubblicato su questo sito lo scorso 22 dicembre 2009.
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Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza n. 24544 del 20/11/2009
Testo della sentenza
Svolgimento del processo
D.Q.G. e C.V. convenivano in giudizio gli avv. D.S.C. e S.C. , innanzi al Tribunale di Catania, esponendo di aver subito gravi danni a causa della negligenza professionale di questi ultimi.
Gli attori lamentavano in particolare che i convenuti avevano impugnato tardivamente la sentenza del Tribunale che aveva pronunciato la loro soccombenza in un giudizio di opposizione a dichiarazione di fallimento, così impedendo loro di svolgere le difese contro la dichiarazione di fallimento.
I convenuti si costituivano ed eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, nonché il difetto di legittimazione processuale degli attori; nel merito, contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza del … n. … il Tribunale di Catania, ritenuta la propria competenza, dichiarava che il mandato era stato conferito dopo la scadenza del termine per proporre appello e rigettava la domanda compensando interamente tra le parti le spese processuali.
Con atto notificato il 12.3.2001, D.Q.G. e C.V. convenivano D.S.C. e S.C. innanzi alla Corte d'Appello di Catania e proponevano appello avverso detta sentenza chiedendone la parziale riforma.
Costituitisi in giudizio, entrambi gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi.
La Corte d'Appello dichiarava: 1) che la decisione non era stata appellata con specifico motivo di impugnazione;
2) che non era rilevante accertare se agli appellati si dovessero assegnare i termini di cui agli articoli 183 e 184;
3) che alcuna richiesta in tal senso era stata fatta;
4) che non era stata neppure prospettata una nullità ex 354 c.p.c..
La Corte rigettava quindi il gravame proposto da D.Q.G. e C.V. nei confronti di D.S. e S. avverso la sentenza del Tribunale di Catania e condannava gli appellanti alle spese.
Proponevano ricorso per cassazione D.Q.G. e C.V. con sei motivi.
Resistevano S.C. e D.S.G..
Motivi della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c., articoli 91, 92 e 329 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5".
Sostengono i ricorrenti che dalla mancanza di procura per l'appello non si poteva trarre l'esclusione (non altrimenti motivata) della responsabilità dei convenuti e che nella citazione di 1° grado esisteva regolare procura per tutte le fasi del giudizio.
Il motivo é fondato.
Nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (articolo 1176 c.c., comma 2) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipi di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione. Per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (articolo 1176 c.c., comma 2 e articolo 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass., 30.7.2004, n. 14.597). Il problema si è già posto con riferimento alle ipotesi di inadeguata o insufficiente attività come difensore, per omissione di impugnazioni, ecc., o nella violazione di regole ricavabili dal codice deontologico, come quelle del mancato assolvimento dell'obbligo di dare al cliente le informazioni chieste e della violazione del segreto professionale (Cass. 23.3.1994. n. 2701). Nella specie, l'avvocato D.S. aveva l'obbligo di attivarsi per la tempestiva proposizione dell'impugnazione o per la tempestiva indicazione ai clienti dell'impossibilità di provvedervi. Infatti, la circostanza che la procura per il giudizio di 1° grado (e, implicitamente, per quelli successivi) fosse stata rilasciata anni prima non ha rilevanza alcuna per il principio della permanenza di poteri con essa conferiti fino a revoca o rinuncia. La C.A. non ha rilevato questi fattori della responsabilità e la cui decisione, come rilevato nel ricorso per cassazione, è ingiustificatamente carente sul punto e deve essere cassata con rinvio.
I motivi 2, 3, 4, 5 e 6 si riferiscono ad un giudizio di danno ed il loro esame è devoluto al giudice del rinvio.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo ed assorbito l'esame degli altri con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l'esame degli altri. Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
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