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Creare una nuova famiglia di fatto
fa perdere il diritto all'assegno divorzile


(Cassazione Civile, Sezione 1, sentenza n. 17195 dell'11/8/2011)

Nota del Dott. Valentino Aventaggiato
Anche se la sentenza di divorzio decreta la fine del matrimonio, è scorretto affermare che a seguito di tale pronuncia vengano meno tutti i diritti-doveri nei confronti dell’altro coniuge. Il giudice, infatti, pronunciandosi sul divorzio può imporre al coniuge economicamente più forte l’obbligo di versare all’altro una somma di denaro (cd. assegno divorzile) affinché quest’ultimo conservi inalterato nel futuro il tenore di vita avuto durante il matrimonio. Tale previsione (art. 5 l. 898/70) mira a ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli della fine del matrimonio, consentendo al coniuge che non è oggettivamente in grado di procurarsi i necessari mezzi di mantenere inalterata la qualità della sua vita in modo tale da non veder stravolta la sua esistenza. La disciplina prevede, inoltre, che il diritto all’assegno divorzile venga automaticamente meno solo qualora il coniuge beneficiario passi a nuove nozze poiché in tale evenienza, formalizzando un “nuovo modello di vita” con un’altra persona, il coniuge recidere qualsiasi legame con il tenore di vita del pregresso matrimonio: la stessa giurisprudenza della Cassazione (tra le altre, da ultimo, Cass. n 23968/2010) afferma che la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per se' direttamente sull'assegno di mantenimento.

A ben vedere però, se in passato le condizioni socio culturali del tempo potevano giustificare che il nuovo matrimonio del coniuge divorziato fosse l’unico caso di “unione successiva”degna di dignità legale ed idonea ad escludere il diritto alla conservazione del tenore di vita avuto in costanza del precedente matrimonio, oggigiorno non può dirsi la stessa cosa, rendendosi necessaria un’attenta riflessione sul tema alla luce degli importanti cambiamenti giurisprudenziali propiziati dalla evoluzione del concetto di famiglia quale nucleo fondamentale della società.

Tale riflessione è stata brillantemente condotta dalla Sez. 1 della Corte di Cassazione che nella sent. n. 17195/11 ha tracciato le tappe evolutive che hanno condotto al riconoscimento della “famiglia di fatto” quale entità giuridicamente rilevante. Negli anni il concetto di “unione di fatto” è mutato notevolmente, perdendo l’accezione eminentemente negativa del passato: dal reato di concubinato (una sorta di adulterio continuato) si è passati col tempo (e grazie alla Corte Costituzionale) prima ad una tolleranza disinteressata (convivenza more uxorio) priva di tutele giuridiche e, poi, al riconoscimento della “famiglia di fatto” quale entità “portatrice di valori di stretta solidarieta', di arricchimento e sviluppo della personalita' di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole”, ossia“quale formazione sociale in cui si svolge la personalita' dell'individuo, ai sensi dell'articolo 2 Cost.” .

Certo, non tutte le unioni di fatto possono essere equiparate a quelle basate sul matrimonio, e solo quando la convivenza assume “i connotati di stabilita' e continuita', e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che; di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio:arricchimento e potenziamento reciproco della personalita' dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli)” essa può qualificarsi come “famiglia di fatto”, cioè un’entità grazie alla quale il soggetto che la compone potrà ben sviluppare la propria sfera sociale e personale in maniera del tutto simile ad una classica un unione matrimoniale.

In conclusione, l’accrescimento della sensibilità sociale ci permette oramai di affermare la sostanziale equivalenza in quanto a finalità tra famiglia di fatto e famiglia basata sul matrimonio. Di conseguenza, è ormai fuori di dubbio che qualora l’ex coniuge decida di formare una “famiglia di fatto” (e non una semplice convivenza) gli si propongono le medesime occasioni di sviluppo sociale e personale che potrebbe conseguire con un secondo matrimonio, rescindendosi così “ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con cio’, ogni presupposto per la riconoscibilita’ di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso” .

In questo genere di controversie la difficoltà principale è quella di riuscire a dimostrare che la nuova liason sentimentale del coniuge sia (o meno) qualificabile come famiglia di fatto (nessun diritto di ricevere l’assegno divorzile) o semplice convivenza (diritto di ricevere l’assegno). La differenza tra le due ipotesi è spesso così sottile e sfumata che solo un professionista legale specializzato in materia è in grado di portarla correttamente all’attenzione del giudice, determinando così le sorti della controversia.

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Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza n. 17195 dell'11/8/2011
Testo della sentenza


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, *** chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie ***, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell'assegno divorzile.
Costituitosi il contraddittorio, la *** dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno per se'.
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza definitiva del 30 settembre - 6 ottobre 2005, rigettava la domanda di assegno della ***, stante la stabile convivenza more uxorio di questa con altro uomo. Proponeva appello avverso tale sentenza la ***, ribadendo la richiesta di assegno per se'. Costituitosi il contraddittorio, il *** chiedeva rigettarsi l'appello.
La corte d'Appello di Roma, con sentenza 12 giugno - 20 giugno 2007, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disponeva in favore della La. assegno mensile per l'importo di euro 250,00.
Ricorre per cassazione il ***, sulla base di tre motivi.
Resiste, con controricorso, la ***.
Il ricorrente ha presentato memoria per l'udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, nonche' vizio di motivazione in ordine alla stabile convivenza della La. con altro uomo, cio' che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico dell'ex coniuge.

Per una migliore intelligenza della problematica sollevata, va considerato che una convivenza stabile e duratura, con o senza figli, tra un uomo e una donna, che si comportano come se fossero marito e moglie, e' stata volta a volta definita con espressioni diverse, quali concubinato, convivenza more uxorio, famiglia di fatto, la prima connotata negativamente, la seconda di valore neutro e la terza positivamente connotata. Si puo' addirittura ipotizzare una sorta di passaggio, almeno in parte anche in successione temporale, dall'uso di un'espressione all'altra, che si accompagna ad un corrispondente mutamento nel costume sociale.

La prima fase e' anche l'unica che trova (o, meglio, trovava) un preciso riscontro normativo: il concubinato (una sorta di adulterio continuato) costituiva reato, nonche' causa di separazione per colpa. La convivenza tra uomo e donna, come se fossero coniugi, rilevava soltanto come forma di sanzione - e condizione necessaria era ovviamente che uno dei conviventi fosse sposato - al fine di maggior difesa della famiglia legittima. La fase del concubinato volgeva al termine, dopo una nota sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n 167/1969) che cancello' tale ipotesi di reato.

In una diversa fase , nella quale l'espressione convivenza more uxorio andava gradualmente sostituendo quella di concubinato, prevaleva una sorta di "agnosticismo" dell'ordinamento nei confronti del fenomeno, derivante dalla mancata regolamentazione normativa di esso, e, con riferimento ai principii costituzionali, dall'articolo 29 Cost., che soltanto "riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio", disposizione ritenuta confermativa del disinteresse dell'ordinamento verso altri tipi di organizzazione familiare.

In una fase successiva, che si puo' collocare temporalmente alle soglie e successivamente alla riforma generale del diritto di famiglia, l'espressione "famiglia di fatto" comincia ad essere sempre piu' frequentemente accolta. Essa non indica soltanto il convivere come coniugi, ma individua una vera e propria "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarieta', di arricchimento e sviluppo della personalita' di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalita' dell'individuo, ai sensi dell'articolo 2 Cost. La riforma del diritto di famiglia del 1975, pur non contenendo alcun riferimento esplicito alla famiglia di fatto, viene ad accelerare tale evoluzione di idee: nella rinnovata normativa emerge un diverso modello familiare, aperto e comunitario, una sicura valutazione dell'elemento affettivo, rispetto ai vincoli formali e coercitivi, l'eliminazione di gran parte delle discriminazioni della filiazione naturale rispetto a quella legittima. E talora si ritiene attribuita rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, in presenza di figli, con riferimento all'articolo 317 bis c.c., ove si precisa che i genitori naturali, se conviventi, esercitano congiuntamente la potesta'.

Nella specie, la Corte d'Appello accerta l'instaurazione di un rapporto stabile di convivenza della La. con altro uomo: questi ha dato un apporto notevole al menage familiare, mettendo a disposizione per la convivenza un'abitazione di (OMESSO), proprieta' di una s.r.l. di cui egli detiene il 99% delle quote, la coppia ha avuto due figli, in un breve lasso di tempo (2001 - 2003); durante la convivenza matrimoniale non erano nati figli.

Presume la Corte di merito che gli impegni connessi alla maternita' ed ali'accudimento dei bambini, ancora in tenera eta', abbiano impedito "il collocamento nel mondo del lavoro della ***"; Ritiene peraltro che, benche' la volontarieta' di alcune scelte di vita della *** (l'instaurazione della convivenza, la nascita dei figli, etc.), non possa farsi ricadere sul coniuge, tuttavia la sperequazione dei mezzi di questa di fronte alle disponibilita' economiche del *** - che gia' caratterizzavano il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale - giustifichi la corresponsione di un assegno divorzile a carico dell'ex coniuge. l'argomentazione del Giudice a quo e' palesemente erronea.

E' vero che giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass. n 23968/2010) afferma che la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per se' direttamente sull'assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma i connotati di stabilita' e continuita', e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che; di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come gia' si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalita' dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell'articolo 30 Cost. e articolo 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto (al riguardo, Cass., n. 4761/1993).

A quel punto il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non puo' che venir meno di fronte: all'esistenza di una famiglia, ancorche' di fatto. Si rescinde cosi' ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con cio', ogni presupposto per la riconoscibilita' di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso (v. s.u. 2 punto Cass. 2003 n. 11975).

E' evidente peraltro che non vi e' ne' identita', ne' analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all'assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Come talora questa Corte ha precisato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 3503/1998), si tratta, in sostanza, di quiescenza del diritto all'assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com'e' noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l'ex familiare di fatto (salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi).

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri, attinenti alla quantificazione dell'assegno e al regime delle spese processuali cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che esaminera' il merito della causa, attenendosi ai principii suindicati e pure si pronuncera' sulle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che pure si pronuncera' sulle spese del presente giudizio di legittimita'.

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