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Responsabilità dell'Avvocato:
la "scriminante" dei limiti del mandato

(Cassazione civile, Sezione 3, n. 11591 del 13/5/2010)

Nota dell'Avv. Raffaele Plenteda
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di responsabilità professionale dell’avvocato, confermando una decisione della Corte d’Appello di Trapani, che aveva condannato il difensore per i danni subiti dal cliente in conseguenza dell’intervenuta prescrizione di un’azione di riduzione testamentaria.

Nella fattispecie, l’avvocato aveva tempestivamente intrapreso una prima azione, ma il processo si era successivamente estinto per inattività delle parti. L’azione, poi, veniva riproposta a distanza di quattordici anni dalla notifica del primo atto di citazione, allorché il termine prescrizionale dell’azione (decennale) era definitivamente spirato.

Lo spunto più interessante che offre il caso in esame, per la verità glissato nella sentenza di legittimità in quanto ritenuto risolto dalla Corte di merito, riguarda la tematica dei limiti del mandato e del relativo onere probatorio.

L’omissione consistita nella mancata riassunzione del giudizio è effettivamente configurabile se, e solo se, nel corso del periodo utile a riassumere il processo, l’avvocato fosse tenuto a compiere quell’atto. Un siffatto obbligo, ovviamente, ricorre a condizione che, all’epoca, fosse titolare di un valido mandato professionale avente ad oggetto la tutela del diritto del cliente.
Ove, al contrario, nessun mandato risultasse operativo come sarebbe, per esempio, nel caso in cui il Cliente avesse dato precise istruzioni di non procedere alla riassunzione del giudizio, non sarebbe configurabile alcuna negligenza dell’avvocato, in quanto non sussisterebbe alcun obbligo di riassumere il giudizio suscettibile di rimanere inadempiuto.

Analogamente, la tardiva proposizione del nuovo giudizio, pur integrando senza dubbio un’ipotesi di colpa professionale, non consente automaticamente di imputare all’avvocato il danno consistito nella perdita del diritto per prescrizione.
A tal fine, infatti, è necessario altresì che il mandato ad litem per la riproposizione del giudizio fosse stato conferito in tempo utile, cioè prima dello spirare del termine prescrizionale.
In caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui il mandato fosse stato conferito a prescrizione già avvenuta, la proposizione della domanda integrerebbe comunque negligenza professionale, ma non consentirebbe di riferire al professionista il danno derivante dall’estinzione del diritto.

Quanto al profilo della distribuzione dell’onere della prova, l’applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità contrattuale indurrebbero a ritenere che l’intero carico gravi a carico del professionista, il quale, nel primo caso, dovrebbe fornire la prova delle precise (e “informate”) istruzioni ricevute dal cliente e, nel secondo caso, di aver ricevuto l’incarico dopo lo spirare del termine prescrizionale.
Il ricorso al condizionale è d’obbligo, atteso che – in tema di responsabilità dell’avvocato – la giurisprudenza si dimostra ancora molto restia a recepire criteri e principi elaborati nell’area della responsabilità contrattuale in generale e della responsabilità medica in particolare, rimanendo ancorata su posizioni di maggior salvaguardia delle ragioni del professionista del foro.

In appendice, richiamo la questione affrontata dalla Corte, attinente alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità dell’avvocato.
Sul punto, gli Ermellini ribadiscono l’orientamento ormai pacifico, secondo cui il detto termine decorre solo da quando il danno diviene percepibile dal Cliente.
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Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza n. 11591 del 13/5/2010
Testo della sentenza


Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 21 settembre 1985, M.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Trapani l'avv. L.G.A., esponendo: di avere conferito al convenuto il mandato di esercitare azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della propria madre, deceduta in (…) il (…); che la relativa causa, promossa con citazione in data 25.9.1963, era stata cancellata dal ruolo e il processo, non più riassunto, si era estinto; che, nonostante ciò, l'avv. L.G. aveva riproposto la domanda con citazione in data 26.9.1977. Ciò premesso, chiedeva, previa dichiarazione della colpa professionale del convenuto, la condanna di detto difensore al risarcimento dei danni.

A seguito del decesso dell'avv. L.G., il processo veniva dichiarato interrotto e riassunto nei confronti degli eredi; costituitosi il solo avv. L.G.L., figlio del de cuius (che sosteneva che era stata la stessa M. a dare disposizione al proprio legale di non riassumere il giudizio e che eccepiva la prescrizione decennale dell'azione risarcitoria), con sentenza dell'11.4.1983, l'adito Tribunale di Trapani rigettava la domanda della M., rilevando che l'attrice non aveva fornito la prova della dedotta responsabilità professionale del proprio difensore.

Proponeva appello M.C. nei confronti del solo L.G.L. che, costituitosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancata citazione degli altri eredi, rimasti contumaci in primo grado.

La Corte d'Appello di Palermo, disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di L.G.E. V. e C.R., con sentenza n. 635/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria (con danni da liquidarsi in separata sede) nei confronti di L.G.L., L.G.E.V. e C.R.; affermava, in particolare, la Corte territoriale che "il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno va individuato in quello in cui si verifica in concreto la lesione ... prodottasi, nella fattispecie, soltanto a seguito della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 11.4.1983, di rigetto della domanda"; inoltre, che "nella condotta tenuta dal L.G. si scorgono due diversi profili di colpa professionale, la prima, di natura omissiva, avendo egli negligentemente lasciato estinguere il primo giudizio, e la seconda, commissiva, per imperizia avendo il legale promosso una nuova azione quando già il diritto vantato dalla cliente si era abbondantemente prescritto".

Ricorrono per cassazione L.G.L., L.G.E.V. e C.R. con due motivi; resiste con controricorso la M..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione degli articoli 2935, 2943, 2945 e 2947 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", in quanto la Corte territoriale ha erroneamente identificato il momento iniziale di decorrenza della prescrizione (del diritto della M. all'eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie della madre), con riferimento al verificarsi della lesione nella sfera giuridica del danneggiato, non rendendosi conto che la prescrizione del diritto in questione si e' compiuta alla data del 25.9.1973 (e ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio in questione e' stato notificato il 21.9.1985).

Con il secondo motivo si deduce "violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", in relazione alla prova della circostanza in base alla quale la M. diede al professionista disposizione di non riassumere più il giudizio.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambi detti motivi.

A fronte infatti della ratio decidendi dell'impugnata decisione secondo cui é da escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio per cui è causa, non potendosi ritenere il 1965 "quale epoca a cui risalirebbe l'inadempimento professionale" ed inoltre che nella condotta dell'avv. L.G. si scorgono due profili di colpa, l'una omissiva e l'altra commissiva, gli odierni ricorrenti prospettano doglianze riguardanti valutazioni di elementi di fatto e accertamenti probatori non più esaminabili ed esperibili nella presente sede di legittimità.

Riguardo al primo motivo deve osservarsi che, a parte la considerazione che il termine prescrizionale per l'esercizio di un diritto deve farsi decorrere dal momento in cui lo stesso diventa effettivamente esercitabile, vale a dire nella vicenda in esame dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile, l'accertamento in concreto di tale "momento" e' quaestio facti come tale non valutabile da questa Corte (sul punto, tra le altre, Cass. n. 9799/1997).

Inoltre, con riferimento al secondo motivo, anche l'accertamento della colpa professionale de L.G. é elemento di giudizio la cui ulteriore valutazione non può essere effettuata nella presente sede e su cui, comunque, la Corte territoriale ha fornito ampia e logica motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi.


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