Links Utili
Flash Banner Placeholder.
L'avvocato
che non raggiunge il risultato promesso
non ha diritto al compenso

(Cassazione civile, Sezione 2, n. 230 dell'11/1/2010)

Nota dell'Avv. Raffaele Plenteda
Nella sentenza n. 230 dell’11 gennaio 2010, la Corte di Cassazione afferma un principio destinato a rappresentare un interessante spunto in tema di qualificazione giuridica dell’obbligazione che il professionista, e segnatamente l’avvocato, assume nei confronti del proprio cliente.

Nella fattispecie in esame, oggetto del mandato professionale è espressamente l’impegno, assunto dall’avvocato, di far ottenere al cliente un determinato risultato utile in cambio di un determinato compenso dovuto, pertanto, in ragione dell’effettivo raggiungimento del risultato stesso.

L’ipotesi negoziale di riferimento, che si verifica spesso nella pratica, diverge dallo schema tipico del mandato professionale, in cui il cliente affida all’avvocato il compito di svolgere l’attività prodromica al raggiungimento del risultato auspicato, obbligandosi a corrispondere al professionista i compensi per l’attività svolta ed indipendentemente dal risultato.
A ben vedere, l’ipotesi in esame non è assimilabile neppure al c.d. patto di quota lite, ossia l’accordo con cui professionista e cliente commisurano i compensi dovuti all’utilità patrimoniale derivata al cliente per effetto dell’attività svolta dall’avvocato.
Anche in una simile evenienza, l’obbligazione assunta dal professionista è pur sempre quella di compiere tutta l’attività necessaria in vista del conseguimento del risultato utile auspicato al cliente, mentre la “deviazione” rispetto allo schema tipico opera limitatamente al quantum del compenso esigibile, suscettibile di essere, al limite, azzerato in caso di mancato conseguimento di qualsiasi risultato economicamente apprezzabile.

Nel caso in esame, invece, la peculiarità consiste nel fatto che l’oggetto dell’obbligazione del professionista è proprio quello di raggiungere il risultato.
Qui, in altri termini, l’avvocato si impegna specificamente a far conseguire al cliente il risultato voluto, sicché il diritto al compenso, inteso in termini di controprestazione a carico del cliente, è causalmente collegato alla realizzazione di tale risultato e sorge se, e solo se, il risultato stesso sia effettivamente raggiunto.

Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, così, costruiscono e pongono a carico del professionista una obbligazione non più “di mezzi” ma “di risultato”, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo dinamico e della patologia del rapporto.

Il mancato raggiungimento del risultato si risolve in un’ipotesi di “non adempimento” dell’obbligazione assunta, con il corollario della perdita del diritto al compenso.
Certo, la mancata realizzazione del risultato può dipendere da fattori estranei alla sfera di controllo e dalla volontà del professionista-debitore, ma una simile circostanza potrà rilevare soltanto ai fini dell’eventuale esclusione di una responsabilità risarcitoria dell’avvocato, qualificando in termini di non imputabilità il mancato adempimento, ma non varrà a far, in qualche modo, surrettiziamente rivivere il diritto a conseguire il compenso.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, riconosce piena legittimità giuridica ad un simile schema negoziale, stabilendo che se il rapporto professionale che lega l'avvocato al cliente comporta, di norma, una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione vada retribuita a prescindere dall’esito conseguito, nulla vieta tuttavia che il mandato possa avere specificatamente ad oggetto il conseguimento di un determinato risultato, con la conseguenza che, in questo caso, il compenso pattuito è dovuto solo in caso di effettivo raggiungimento del risultato promesso.
CONTATTI CONSULENZA ON LINE DOMICILIAZIONI E COLLABORAZIONI
Cassazione civile, Sezione 2, Sentenza n. 230 dell’11/1/2010

Testo della sentenza

Motivi della decisione

Col primo motivo si deducono violazione del procedimento interpretativo del contratto, con riguardo ai requisiti e difetto di motivazione perché il mandato riguardava il riconoscimento e conferimento della qualifica superiore di aiuto (e di farmacista dirigente per l'A.) sia dinanzi all'organo di gestione che a quello di controllo.
Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697, 2698, 1375 cc perché la lettura del Tribunale dei deliberati è esclusa dalle bozze consegnate agli assistiti l'11.6.1985 ed il Tribunale ignora il regime degli incarichi perché ogni incarico formale di funzioni superiori deve regolare il trattamento economico, ai sensi dell'art. 33 dpr n. 3/1957.
Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 99 cpc, difetto di motivazione, alterazione dell'oggetto del mandato e del corrispettivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 2697 cc, perché gli assistiti vennero edotti circa l'approvazione delle delibere e l'ulteriore pagamento di lire 2.000.000 non era subordinato alla riscossione degli arretrati, ipotesi nemmeno prospettabile per l'A.
Le tre censure non sono idonee a confutare la motivazione della sentenza che si fonda sull'assenza di prova, da parte del C., sull'importo del corrispettivo pattuito, onere su di lui incombente, in assenza, peraltro, di una analitica e non contestata notula sulle specifiche incombenze effettuate e sulla obbligatorietà ed inderogabilità delle tariffe minime, all'epoca vigente.
In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver esaminato diffusamente i rapporti tra le parti alle pagine quattro, cinque, sei, sette ed otto, ha concluso: “appare plausibile che le intese sul corrispettivo fossero intervenute nei termini riferiti dai convenuti. Assorbente è in ogni caso l'argomentazione di cui a pag. 16 dell'impugnata sentenza secondo la quale in difetto di prova da parte del C. sul tenore dell'accordo relativo al corrispettivo posto a base della domanda lo stesso può avere efficacia soltanto nei limiti del riconoscimento dei convenuti”.
Se, invero, il rapporto professionale che lega l'avvocato al cliente comporta una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione va retribuita a prescindere dall'esito conseguito, nella specie la pacifica circostanza che il non meglio specificato mandato riguardasse il riconoscimento e conferimento delle funzioni di aiuto e la deduzione dei convenuti che il compenso era stato indicato in lire 1.000.000 elevabile a lire 3.000.000, in caso di riconoscimento di arretrati, comportava l'onere dell'attore di provare circostanze specifiche e non di contrapporre una tesi diversa.
Le odierne censure sono generiche e non autosufficienti, non riportano gli atti richiamati (vedi secondo motivo circa le bozze consegnate agli assistiti) e non sono risolutive, costituendo, peraltro, lo schema di deliberazione prerogativa specifica degli organi amministrativi dell'ente e del responsabile del procedimento.
L'attività del professionista si traduce, in definitiva, in uno o più pareri, nemmeno espressamente ed analiticamente indicati e riportati, con riferimento ai quali non si deduce una violazione di tariffe obbligatorie.
In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la mancata costituzione delle controparti esime dalla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.



TORNA ALL'ELENCO DELLE SENTENZE
Avvocati Plenteda & Maggiulli rec.: 73100 Lecce, Via Corrado Giaquinto 5/B Home Chi siamo Contatti Dove siamo Mappa del sito
HOME