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Riabilitazione dell'indegno

(Voce a cura dell'Avv. Giovanni Alessi)


L’indegnità è una causa di rimozione dall’eredità ex lege, concernente una persona che per la sua condotta verso il defunto non è ritenuta meritevole di succedere (BARASSI).

Può, infatti, accadere che un soggetto – pur essendo capace di succedere – in un momento successivo all’accettazione dell’eredità o del legato e a seguito di una pronuncia giudiziale, si trovi nella condizione di dover restituire i beni, ripugnando alla coscienza sociale che egli, dopo aver posto in essere condotte lesive in danno di una persona, possa poi acquistare i suoi beni.

Le cause di indegnità sono elencate in modo tassativo e inderogabile nell’art. 463 c.c.
Il legislatore, però, pur riconoscendo l’indegnità come una sanzione civile giustificata dalla reazione dell’ordinamento rispetto a gravi fatti commessi verso il de cuius, non si è spinto fino alle conseguenze estreme e ha ritenuto possibile mitigare (recte eliminare) gli effetti della pronuncia giudiziale (CAPOZZI).
Infatti, ai sensi del I comma dell’art. 466 c.c., chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando il de cuius lo ha espressamente abilitato con un atto pubblico o un testamento.
Gli effetti dell’indegnità a succedere, quindi, possono essere impediti dalla volontà della persona offesa di perdonare chi si sia reso colpevole nei suoi riguardi di una delle condotte cristallizzate nel dettato dell’art. 463 c.c.

La dottrina ricostruisce la c.d. dichiarazione di riabilitazione in termini di dichiarazione di volontà e non di mero sentimento, dalla natura negoziale, in quanto volta ad abilitare l’indegno ai diritti successori (CICU).
Il perdono, in quest’ottica, costituisce il movente psicologico dell’autore e ne caratterizza l’agire rendendo il negozio medesimo irrevocabile (GIAMPICCOLO).
Si ammette tuttavia la riabilitazione sottoposta alla condizione sospensiva del ravvedimento dell’indegno (CICU).

Quanto alla natura giuridica del negozio di riabilitazione, esso si configura quale negozio post mortem perché, pur essendo inserito in un testamento, ha natura non patrimoniale (art. 587 c.c.) (CAPOZZI).
Non ammette rappresentanza né legale né volontaria nella sua redazione, ha come destinatario soltanto un soggetto determinato e, di conseguenza, non può avere contenuto generico.
Non è un atto recettizio perché non deve essere indirizzato alla persona alla quale è rivolto affinché produca effetto.

Il formalismo del negozio richiede l’atto pubblico o il testamento, ma non impone il ricorso a formule sacramentali per esprimere il sentimento di perdono.

Il testamento che la contiene, a sua volta, può avere qualsiasi forma e deve essere valido, dal momento che l’eventuale nullità travolge la riabilitazione in esso manifestata.

Il secondo comma dell’art. 466 c.c. afferma, poi, che “l’indegno, non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa di indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria”.
Una parte della dottrina ritiene che la norma contempli un’autentica riabilitazione, parziale e tacita, che deve essere distinta da quella espressa prevista dal I comma dell’art. 466 c.c. (AZZARTI).
È preferibile l’opinione prevalente, secondo la quale la norma in esame non vuol eliminare l’indegnità, ma soltanto conferire validità ed efficacia alla disposizione testamentaria della persona lesa. Non è vera riabilitazione anche perché questa è definitiva, mentre il testamento previsto dall’art. 466 c.c. può essere revocato, facendo così cadere il vantaggio per l’indegno (CARIOTA-FERRARA). Ciò che rileva, quale presupposto necessario per la validità della disposizione, è la conoscenza da parte del testatore della causa d’indegnità.
In tale ipotesi l’onere della prova è a carico dell’indegno.

I tipi di riabilitazione contemplati nell’art. 466 c.c. sono tassativi e non ammettono deroghe.
Il mancato rispetto del dettato normativo importa inefficacia della riabilitazione e permanenza del conseguenze nascenti dalla dichiarazione d’indegnità.
Analoga situazione nel caso il cui il negozio sia frutto di violenza, errore o dolo.

In conclusione, si ricorda che elemento comune alle differenti ipotesi di riabilitazione dell’indegno è che questa abbia carattere generale, si risolva cioè in un perdono pieno ed incondizionato, espresso in data antecedente all’apertura della successone e comunque dopo la commissione del fatto costituente indegnità.
La riabilitazione a carattere preventivo è destinata a non produrre effetto (small>BONILINI).


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