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La responsabilità della casa di cura |
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(Voce a cura dell'Avv. Raffaele Plenteda) |
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In tema di danni derivati al paziente da "colpa sanitaria", si può e si deve distinguere tra responsabilità del medico e responsabilità della casa di cura, vale a dire dell'ospedale o della clinica privata.
L'affermazione e soprattutto la qualificazione giuridica della responsabilità della casa di cura ha avuto un'evoluzione tribolata, caratterizzata dalla iniziale distinzione tra struttura pubblica e struttura privata, nonché da accesi dibattiti giuridici in merito alla natura contrattuale o non contrattuale del rapporto tra istituto di cura e paziente e, quindi, della responsabilità. Oggi si può ritenere definitivamente riconosciuta l'equiparazione tra struttura pubblica e privata e affermata la natura contrattuale della relativa responsabilità civile.
Nel merito, è importante sottolineare che la responsabilità della casa di cura, pubblica e privata, ha una portata più ampia rispetto alla responsabilità del medico.
Questo avviene perché tra casa di cura e paziente vengono ad esistenza due tipi di contratti:
- il contratto di assistenza sanitaria, che riguarda il compimento dell'intervento medico in senso stretto;
- il contratto c.d. di spedalità, che non riguarda soltanto la prestazione alberghiera, ma è un contratto atipico in base al quale la casa di cura assume nei confronti del paziente una serie di obblighi ulteriori e specifici.
La giurisprudenza, in particolare, ha individuato un vero e proprio esalogo degli obblighi di protezione della casa di cura:
1) l'obbligo di dotarsi di personale medico, paramendico ed ausiliario qualificato, sufficiente e presente (medico di guardia e infermieri sempre presenti; anestesista facilmente reperibile);
2) il dovere di coordinamento tra i diversi servizi (anche da un punto di vista logistico, per affrontare efficacemente le urgenze);
3) l'obbligo di mettere a disposizione locali idonei per ampiezza e sotto il profilo igienico (la casa di cura è responsabile delle c.d. "infezioni nosocomiali");
4) l'obbligo di utilizzare apparecchiature moderne, appropriate, idonee e funzionanti;
5) l'obbligo di somministrare farmaci sicuri, efficaci e in corso di validità;
6) l'obbligo di usare sangue sicuro (cioè di fornire emoderivati non contaminati né infetti).
Mentre il singolo medico può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal paziente solo se questi ultimi siano la conseguenza della non corretta esecuzione della specifica prestazione sanitaria a lui affidata, la casa di cura è responsabile anche nel caso in cui il peggioramento delle condizioni di salute non sia direttamente ricollegabile ad uno specifico errore del medico, ma deriva da una carenza organizzativa della struttura.
Un esempio consentirà di comprendere meglio.
Il paziente si sottopone ad intervento chirurgico presso una casa di cura. Il chirurgo esegue correttamente l'intervento, ma insorgono problemi post-operatori che determinano un peggioramento dello stato di salute del paziente e la sua morte. In un caso del genere, pur potendosi escludere la responsabilità del chirurgo, la casa di cura può comunque essere chiamata a rispondere dei danni, se ed in quanto derivati dall'insufficienza ed inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature a contrastare la patologia, nonché dalla incapacità del personale della clinica a decidere che il paziente doveva immediatamente essere trasferito in altro centro adeguatamente attrezzato. Un caso di questo tipo è stato affrontato e risolto in questo modo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 9556/2002) che, nell'occasione, hanno precisato: "Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente) (...) non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico (...)".
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