|
|
|
 |
|
|
|
|
Flash Banner Placeholder.
|
|
|
 |
|
Amministrazione di sostegno |
|
(Voce a cura del Dott. Giuseppe Nuzzo) |
|
|
|
Nella società, ci sono persone incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi per cause fondamentalmente legate al proprio stato di salute fisico e, soprattutto, psichico. L'ordinamento giuridico, per questi casi, appresta particolari garanzie e forme di protezione per queste categorie di soggetti.
Tradizionalmente, la tutela delle persone incapaci è stata affidata agli istituti della interdizione, applicabile con riferimento alle ipotesi di totale incapacità del soggetto, e della inabilitazione, per le ipotesi di incapacità meno grave.
Gli sviluppi giurisprudenziali degli ultimi anni hanno evidenziato la scarsa attitudine di questi due istituti ad adattarsi alle specifiche esigenze di tutela di volta in volta richieste dai destinatari, nonché la inutilizzabilità degli stessi nelle ipotesi di incapacità che prescindono da una situazione di patologica infermità di mente.
Accogliendo le istanze di cambiamento, il legislatore è intervenuto ad innovare profondamente la materia con la Legge 9.1.2004 n. 6, che ha introdotto il nuovo istituto dellamministrazione di sostegno.
Per effetto della nuova disciplina (artt. 404 - 413 c.c.), colui il quale si venga a trovare nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, a causa di un'infermità anche parziale o temporanea (pur non versando, dunque, in stato di abituale infermità di mente), ovvero di menomazione fisica o psicologica (intesa nel senso più ampio del termine, ad esempio malati terminali, disabili, anziani non più autosufficienti, persone autistiche, alcolisti, tossicodipendenti, ecc.), può ricorrere al giudice tutelare affinché questi nomini un amministratore di sostegno.
Il giudice provvede alla richiesta di nomina entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso con decreto motivato e immediatamente esecutivo, dopo aver ascoltato personalmente l’interessato ed assunte sommarie informazione, se necessarie.
La scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Potrà essere designata la persona indicata dallo stesso beneficiario ovvero, in mancanza di indicazioni o in presenza di gravi ragioni, altra persona scelta dal giudice, preferendo, ove possibile, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o fratelli, un parente entro il quarto grado, ovvero altra persona ritenuta idonea all’incarico.
Il decreto di nomina dell'amministrazione di sostegno deve indicare l'oggetto dell'incarico e la durata dello stesso, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore.
A differenza dellinterdetto, il quale perde del tutto la capacità dagire (non può donare alcunché, né fare testamento o unirsi in matrimonio, ecc.), il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva, quindi, la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Quest'ultimo, a sua volta, è chiamato a svolgere i propri compiti tenendo conto esclusivamente dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, con l'obbligo di informarlo tempestivamente circa gli atti da compiere, nonché, in caso di dissenso, l'obbligo di avvertire il giudice tutelare affinché adotti gli opportuni provvedimenti.
|
|
|
|
|
|
|