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Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
(Voce a cura dell'Avv. GIovanni Alessi) |
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Con l’accettazione dell’eredità il patrimonio dell’erede si confonde con quello ereditario ed egli è tenuto a pagare i debiti contratti in vita dal de cuius anche oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ultra vires hereditatis). Si tratta di una conseguenza molto gravosa che potrebbe indurre il chiamato a rinunciare all’eredità, facendo così ricadere sullo stato il difficile compito della liquidazione. Quindi il nostro ordinamento, per facilitare l’accettazione a tutela dell’interesse sociale che vi sia un erede e che i rapporti giuridici siano continuati, prevede la c.d. accettazione con beneficio d’inventario, che impedisce la confusione dei patrimoni e limita così la responsabilità dell’erede entro il valore dei beni ereditari a lui pervenuti (art. 490, II comma, c.c.), con la conseguenza che i creditori del de cuius non potranno far valere le loro ragioni sui beni personali dell’erede in caso di insufficienza del patrimonio ereditario.
Sulla natura giuridica dell’atto di accettazione con beneficio d’inventario si sono sviluppati diversi orientamenti dottrinari.
La dottrina meno recente sosteneva che l’accettazione beneficiata fosse una condizione apposta all’accettazione dell’eredità, l’unica condizione consentita dalla legge. Il chiamato accetterebbe a condizione di rispondere dei debiti ereditari soltanto intra vires (COVIELLO). Ma è facile obiettare a tale tesi che manca il requisito principale della condizione: l’incertezza obiettiva dell’evento.
Altri autori, allora, hanno separato l’accettazione con beneficio d’inventario in due negozi distinti: l’uno costituito dalla dichiarazione di accettare l’eredita, l’altro dall’intento di modificare la situazione giuridica normale che conseguirebbe all’accettazione, ossia dall’intento di limitare la responsabilità patrimoniale (VOCINI).
Sembra preferibile la tesi che ravvisa un unico atto giuridico complesso il cui contenuto è determinato dalla fusione dell’intento pratico di adire l’eredità con quello di far derivare dall’adizione gli effetti particolari previsti nella disciplina legale dell’istituto e, specificatamente, l’effetto della responsabilità limitata (MOSCARINI ).
L’accettazione con beneficio d’inventario si effettua mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Si tratta di una facoltà personale che, però, diventa un obbligo nel caso in cui i chiamati siano incapaci (artt. 471-472 c.c.) o persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.): costoro debbono sempre accettare con beneficio di inventario.
I termini per effettuare l’accettazione con beneficio d’inventario sono diversi a seconda che il chiamato sia o no in possesso dei beni ereditari.
Nel primo caso (art. 485 c.c.) per evitare possibili sottrazioni, egli deve fare l’inventario entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione. Se in tale periodo l’inventario non è stato compiuto il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Fatto l’inventario, il chiamato entro quaranta giorni deve decidere se accettare o meno: trascorso inutilmente tale termine, egli è considerato erede puro e semplice.
Nel caso in cui il chiamato non sia in possesso dei beni ereditari (art. 487 c.c.) egli può , invece, fare la dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario fino a quando non sia prescritto il termine per accettare, che è di dieci anni.
Compiuta l’accettazione beneficiata egli deve stilare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’accettazione: se il termine decorre inutilmente, viene considerato erede puro e semplice.
Un altro aspetto che ha dato luogo a forti dispute dottrinarie è l’esatta qualificazione del fondamento giuridico del beneficio d’inventario.
Alcuni autori negano che il beneficiato, pur essendo erede, succeda nei debiti del defunto e ne risulti responsabile personalmente, sia pure in modo limitato. Quei debiti si estinguerebbero per essere sostituiti dal diritto che i creditori acquisterebbero esclusivamente sui beni ereditari (CICU; FERRI).
Tale tesi è stata fortemente criticata perché innanzitutto si osserva che è incompatibile la qualifica di erede con la mancanza di successione in tutti i rapporti attivi e passivi.
Inoltre, la permanenza di garanzie reali o privilegi non avrebbe senso se non sopravvivesse anche il debito garantito.
Sembra preferibile la tesi di chi ravvisa nel beneficio d’inventario un’ipotesi di patrimoni separati: quello ereditario e quello personale dell’erede. Tale dottrina ricorda che vi sono vari casi in cui la legge, nella complessa sfera patrimoniale dello stesso soggetto, distingue delle sfere minori, che assoggetta a discipline diverse in considerazione dei particolari fini che esse devono raggiungere (NATOLI).
I beni del patrimonio separato sfuggono alla regola generale secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni e rappresentano un’eccezione che, peraltro, la stessa legge prevede nel II comma dell’art. 2740 c.c. (CAPOZZI)
L’effetto principale dell’accettazione con beneficio d’inventario è, quindi, quello di tenere distinto il patrimonio dell’erede da quello del suo dante causa, tenendo presente questo aspetto si possono comprendere le ulteriori conseguenze disciplinate dall’art. 490 c.c.
Prima fra tutte è la permanenza dei diritti e delle obbligazioni dell’erede verso il defunto. Se i patrimoni dei due soggetti rimangono distinti e logica conseguenza che rimangano in vita tutti i reciproci diritti ed obblighi sussistenti tra le parti, pur concentrandosi in capo ad un unico soggetto (c.d. rapporto giuridico uni soggettivo).
Dispone l’art. 490, II comma, n. 1 che l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte.
Altro effetto è la responsabilità limitata per i debiti ereditari. Proprio perché il patrimonio dell’erede non si confonde con quello del de cuius, si spiega la ragione per la quale l’erede è tenuto al pagamento dei debiti contratti dal defunto entro il valore dei beni a lui pervenuti.
L’erede beneficiato non solo risponde dei debiti ereditari e dei legati intra vires hereditatis, ma ne risponde altresì esclusivamente cum viribus hereditatis, vale a dire pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con beni propri, sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari (CAPOZZI).
Terza ed ultima conseguenza è la preferenza dei creditori del defunto rispetto ai creditori dell’erede. Infatti, sussistendo una netta separazione di patrimoni, è giusto che i creditori del de cuius si soddisfino sul patrimonio ereditario con preferenza rispetto ai creditori dell’erede poiché, al momento in cui il credito è sorto, essi potevano fare affidamento sul patrimonio del defunto, senza dover subire il concorso dei creditori dell’erede.
Tale ipotesi di prelazione sancita dal II comma n. 3 dell’art. 490 c.c. viene intesa da alcuni (FERRI) come un vincolo reale sui beni e da altri (PRESTIPINO) come una diversa forma di prelazione analoga ai privilegi speciali.
In conclusione si ricorda un ulteriore effetto del beneficio d’inventario che non è menzionato nell’art. 490 c.c., ma risulta dall’art. 2830 c.c., secondo il quale se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, nemmeno in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore.
Tale norma ha l’evidente scopo di assicurare la par condicio creditorum fra tutti i creditori ereditari.
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