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L'azione di petizione di eredità
(Voce a cura dell'Avv. Giovanni Alessi) |
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Il chiamato all’eredità, tramite l’accettazione, acquista la qualità di erede, divenendo così proprietario dei beni ereditari.
Sovente, però, accade che tutti o alcuni di questi beni siano nel possesso di altri soggetti che dovranno restituirli.
Ebbene, qualora i terzi possessori dei beni ereditari rifiutino di restituirli all’erede, questi può esperire una speciale azione, detta azione di petizione ereditaria.
Con tale azione si potrà ottenere dal giudice una sentenza che riconosca la qualità di erede e ordini la restituzione dei beni (art. 533 c.c.).
In dottrina, si afferma che tale azione presenta il carattere dell’universalità, cioè con essa l’erede non tende al riconoscimento di un singolo diritto e al recupero di un singolo bene, ma chiede che gli sia riconosciuta la qualità di erede, vale a dire la titolarità dell’universum ius defuncti, riconoscimento che è poi strumentale ad ottenere la restituzione del singolo bene (GAZZONI).
È un’azione nuova perché essa non apparteneva al de cuius, ma è attribuita ex novo all’erede come mezzo di tutela nei confronti dei possessori abusivi dei beni ereditari.
Inoltre, è considerata un’azione assoluta perché può essere esercitata contro chiunque possiede i beni ereditari e non solo contro un determinato soggetto (CAPOZZI).
Il soggetto nei cui confronti l’azione viene esperita è, quindi, colui che possiede i beni ereditari e si rifiuta di restituirli.
Può accadere che si tratti di un possessore a titoli di erede, cioè un soggetto che possiede sulla base di un titolo che contrappone alla pretesa dell’erede.
Se il convenuto dismette il possesso in corso di causa, la dottrina ritiene che l’azione possa essere perseguita contro di lui e questi dovrà recuperare le cose a sue spese o, in mancanza, corrispondere il valore oltre a risarcire il danno (FERRI).
Oppure, può essere un possessore senza titolo, cioè chi non vanta alcuna causa giustificativa al suo possesso (possideo quia possideo), ma si limita a possedere contestando nell’attore la qualità di erede.
Legittimato passivo può essere anche il detentore, interpretando, come fa attenta dottrina, estensivamente l’art. 533 c.c. in analogia alla norma sulla rivendica (art. 948 c.c.) (FERRI).
Tale azione è imprescrittibile, ma se il soggetto nei cui confronti è stata proposta ha posseduto per un tempo necessario per il maturare dell’usucapione egli diviene proprietario del bene e l’erede non potrà ottenere nulla.
È, infine un’azione di condanna perché il suo scopo finale è recuperare i beni posseduti dal convenuto; essa ha come causa petendi la qualità di erede dell’attore e, come petitum, la restituzione dei beni ereditari.
Non è petizione ereditaria, quindi, l’azione con la quale si chiede solo l’accertamento della qualità di erede, contestata dal convenuto, senza richiedere la restituzione dei beni.
Tale azione, che solo lo scopo di eliminare l’incertezza insorta su tale qualità è pacificamente ammissibile, ma non in base all’art. 533 c.c., bensì ai principi generali del nostro diritto processuale (CAPOZZI).
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