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Divieto di concorrenza

(Voce a cura dell'Avv. GIovanni Alessi)


Un’azienda può essere venduta, data in affitto o in usufrutto.
In tutte queste ipotesi, la legge pone a carico dell’imprenditore alienante o dante causa un divieto di concorrenza.

L’art. 2557 c.c. dispone che chi vende un’azienda commerciale deve “astenersi per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova attività che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.
Il divieto è imposto in considerazione del fatto che la sua concorrenza risulta particolarmente insidiosa per chi acquista: egli è infatti conosciuto dalla clientela e può avere sulla medesima una forte capacità attrattiva conoscendone abitudini e tendenze e conoscendo, inoltre, le caratteristiche organizzative dell’azienda ceduta (COLOMBO).

Alcuni giuristi ravvisano la causa di tale divieto nell’obbligo generale di esecuzione del contratto secondo buona fede (TOMMASINI).

Il divieto tende inoltre, a garantire all’acquirente il mantenimento del c.d. avviamento soggettivo, vale a dire l’attitudine del complesso aziendale a produrre un risultato economico positivo.
L’avviamento soggettivo, prodotto dalle doti manageriali dell’imprenditore ovvero dalla sua capacità di conquistare clientela ,si distingue in avviamento oggettivo, che dipende invece dalla natura intrinseca dei beni che compongono l’azienda e che si trasferisce automaticamente con l’azienda stessa e avviamento.
Il valore dell’avviamento è determinabile quantificando ad esempio la differenza tra il valore netto patrimoniale e il prezzo di cessione dell’azienda (GALGANO).

Altro è il concetto di clientela, ossia il flusso di domanda rivolto all’impresa, la clientela non appartiene all’avviamento, di cui semmai, rappresenta il risultato, l’effetto.
L’avviamento soggettivo viene di regola pagato dall’acquirente, ma è solo con l’astensione del venditore dall’esercizio di attività concorrenti che egli può effettivamente avvantaggiarsene: in questo si coglie la ratio del divieto normativo.

Il divieto si riferisce all’inizio, dopo il trasferimento dell’azienda, di nuove attività e non opera quindi con riferimento alle attività del venditore preesistenti al trasferimento medesimo, né con riferimento ad atti concorrenziali isolati e occasionali (MARTORANO).

La violazione del divieto si può avere sia con la costituzione di una nuova impresa individuale, sia con l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile in una società concorrente; mentre tale divieto non si applica in caso di alienazione di singoli beni aziendali o di una azienda agricola (con l’eccezione di cui all’ultimo comma dell’art. 2557 c.c.).

Secondo la giurisprudenza, il divieto si applica tutte le volte in cui si realizza la sostituzione di un imprenditore all’altro nell’esercizio dell’impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti o per un fatto da esse espressamente previsto e, pertanto, anche in favore del proprietario di un’azienda nel caso che l’abbia data in affitto, allorché l’azienda gli sia stata ritrasferita dall’affittuario per scadenza del termine finale o per ogni altra causa negozialmente prevista.

Il divieto di concorrenza previsto dall’articolo 2557 c.c. costituisce un effetto naturale del contratto, e può essere sia escluso che ampliato, mai però aumentandone la durata quinquennale e mai, per altro verso, impedendo all’alienate l’esercizio di qualsivoglia attività.

L’operatività del divieto presuppone un giudizio di idoneità della nuova impresa a sviare la clientela ceduta, che deve tener conto delle concrete caratteristiche di ogni singolo caso, essendo invece irrilevante l’eventuale carattere sleale della concorrenza effettuata.

Infine si sottolinea che l’articolo del codice civile tace riguardo le sanzioni per la violazione del divieto.

L’acquirente potrà chiedere il risarcimento del danno, ma anche la risoluzione del contratto per inadempimento, ove questo presenti il carattere di importanza richiesto dall’art. 1455 c.c.; e secondo la prevalente dottrina è ammissibile anche l’azione inibitoria.
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