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Il c.d. consorzio occulto
(Voce a cura dell'Avv. Giovanni Alessi) |
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2602 c.c. “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
La disciplina dei consorzi è contenuta anche in altre leggi che hanno innovato la disciplina codicistica tanto che essa risulta integrativa rispetto alle discipline delle singole categorie di consorzi contenute nelle leggi speciali.
Nel nostro ordinamento non è rinvenibile una definizione generale di consorzio, esso può definirsi un’associazione di persone fisiche o giuridiche, liberamente creata o coattivamente imposta, per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di queste persone (FERRI).
Si tratta, quindi, di una forma associativa con una propria disciplina e con finalità relative sia alla regolazione della concorrenza sia all’incremento e miglioramento della produzione e della distribuzione.
Il consorzio di regola può essere stipulato solo fra imprenditori, ma tale principio viene frequentemente derogato dalle leggi speciali che consentono la partecipazione a determinati consorzi anche di enti pubblici o di enti privati di ricerca.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere una serie di indicazioni specificate nell’art. 2603 c.c.
La durata di tale contratto può essere stabilita liberamente dalle parti, ma una previsione contrattuale al riguardo non è necessaria. Nel silenzio il contratto è valido per dieci anni.
Si tratta, poi, di un contratto tendenzialmente aperto e, quindi, è possibile la partecipazione al concorso di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati, ma le condizioni per l’ammissione devono essere predeterminate nel contratto.
Il contratto di consorzio si può sciogliere limitatamente ad un consorziato per recesso o esclusione.
Da tali clausole di recesso ed esclusione (che devono necessariamente essere indicate nel contratto) si distinguono le cause di scioglimento dell’intero consorzio (art. 2611 c.c.).
Si deve, poi, distinguere fra consorzi con attività interna e consorzi destinati a svolgere anche attività esterna.
In entrambi i casi si crea una organizzazione comune, ma nei consorzi con la sola attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto.
In quelli con attività esterna, invece, le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi nell’interesse dell’imprese consorziate (CAMPOBASSO).
Si ricorda, poi, che dopo la modifica dell’art. 2602 c.c. introdotta con la l. 377 del 1976 e dopo l’entrata in vigore della l. 240 del 1981, la causa del contratto di consorzio non è più limitata alla concorrenza fra imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, ma ha un ambito più vasto grazie al quale tale contratto viene concepito quale strumento di collaborazione generale tra imprese diverse volto a realizzarle più razionali ed opportune sinergie (Cass. civ., 18.03.1985, n. 3165).
Ogni associazione di una pluralità di imprenditori che persegua il fine comune di organizzare fasi della produzione, quindi, costituisce un consorzio.
Da tale affermazione deriva che laddove le caratteristiche costitutive del consorzio siano possedute, anche solo di fatto, da una associazione di persone che si denomini diversamente o pretenda l’applicazione della disciplina codicista riferita alle associazioni non riconosciute, va qualificata senz’altro come consorzio con applicazione della relativa disciplina e derivazione dei relativi obblighi.
Viene cosi risolto il problema relativo ai c.d. consorzi occulti.
È, infatti, indifferente in proposito l’eventuale insussistenza di fini di lucro diretto da parte dell’organizzazione avente i caratteri del consorzio, essendo sufficiente per la configurazione giuridica del consorzio occulto, l’organizzazione finalizzata alla disciplina comune della produzione.
Ben può un’associazione svolgere attività di carattere intrinsecamente commerciale, pur senza perseguire la realizzazione di profitti in proprio, ma limitandosi a garantire migliori condizioni di mercato per l’espletamento dell’attività dei suoi membri.
Ne consegue che le norme dettate in tema di associazioni devono ritenersi inapplicabili alla predette organizzazioni di produttori (Cass. civ., 11.09.97,n. 8963).
Si può affermare, in conclusione, che ogni organizzazione di persone costituita da una pluralità di imprenditori e finalizzata a disciplinare qualsivoglia fase realizzativa della produzione costituisce un consorzio indipendentemente dal nomen juris e dalle specifiche caratteristiche attribuitesi dai consociati.
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