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La concorrenza sleale


(Voce a cura dell'Avv. Giovanni Alessi)


L’art. 41 della nostra costituzione statuendo che l’iniziativa economica privata è libera ha tra le principali conseguenze la presenza sul mercato di imprenditori in costante competizione fra loro per conseguire il maggior successo economico.

Tale competizione, però, deve svolgersi in modo corretto e leale e da ciò deriva la necessità di predeterminare alcune fondamentali regole di comportamento.
Questa esigenza è soddisfatta dalla disciplina della concorrenza sleale (artt. 2598-2601 c.c.) che recepisce l’art. 10-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 e le successive revisioni.

La ragione dell’assunzione della concorrenza a valore da proteggere consiste nell’esigenza di consentire una competizione che premi l’efficienza assicurando la sostituibilità, da parte del consumatore, dei prodotti che soddisfano lo stesso bisogno (Cass. civ. n. 10684/00).

Sono, perciò, considerati atti di concorrenza sleale (c.d. illecito concorrenziale) le attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela dei concorrenti o quelle che producono la confusione dei prodotti e in genere tutti gli atti non conformi alla correttezza professionale.

È opportuno ricordare che l’illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né dal fatto che una condotta individuale produca una diminuzione degli affari del concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotto egoistiche dirette al perseguimento di maggiori affari (Cass. civ. n. 6887/96).

La differenza fra concorrenza leale e sleale non è data, quindi, dallo scopo perseguito ma dalla natura dei mezzi adoperati.

In ordine al bene tutelato dalla disciplina della concorrenza sleale si distinguono, poi, varie tesi.
Per alcuni tale disciplina sarebbe posta a tutela di un diritto assoluto sull’avviamento, per altri sulla clientela o sull’azienda e infine c’è chi afferma che essa attribuirebbe all’imprenditore un diritto sulla personalità (SANTINI).

Per quanto riguarda la natura giuridica degli atti di concorrenza sleale essi rientrano secondo un orientamento nella categoria degli atti illeciti e sono soggetti ad una disciplina speciale rispetto a quella generale dell’art. 2043 c.c. (COTTINO).
Secondo altra opinione l’atto di concorrenza sleale costituisce una fattispecie autonoma rispetto al fatto illecito perché l’illecito concorrenziale non presuppone né il danno effettivo né il dolo o la colpa (Cass. civ. n.2634/83).

In merito a i presupposti per l’applicabilità di tale disciplina si ritiene di dover seguire la tesi di consolidata giurisprudenza secondo cui presupposto di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, e la conseguente condotta di uno dei concorrenti ad arrecare pregiudizio all’altro, pur in assenza di un danno attuale (Cass. civ. n. 1259/99).
Da ciò derivano due conseguenze: da un lato che la disciplina de quo si applica solo a condizione che entrambi i soggetti, attivo e passivo, rivestano la qualità d’imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. (anche se si riscontra in giurisprudenza una recente tendenza ad una interpretazione estensiva – Cass. civ. 2570/80) e dall’altro un atto di concorrenza è riscontrabile solo ove vi sia l’astratta possibilità di una clientela in comune.
Deve esistere, quindi, un rapporto di concorrenza prossima ed effettiva tenendo però conto anche della prevedibile espansione territoriale e del prevedibile sviluppo merceologico dell’attività dell’imprenditore che subisce l’atto di concorrenza sleale (c.d. concorrenza potenziale – Cass. civ. n. 3548/96).

La giurisprudenza ha esteso tale tutela anche ai rapporti tra operatori che agiscono a livelli economici diversi (c.d. concorrenza verticale) come ad esempio rivenditore-produttore o grossista dettagliante considerando sufficiente che il risultato ultimo di entrambe le attività incida sulla stessa categoria di consumatori anche se è diversa la cerchia di clientela direttamente servita (Cass. civ. n. 4459/97).

Legittimati a reagire agli atti di concorrenza sleale sono solo gli imprenditori concorrenti o le loro associazioni di categoria, non il singolo consumatore il cui interesse quindi può essere tutelato solo in modo mediato e riflesso.

Il sistema della concorrenza sleale non può essere, perciò, deputato ad assolvere una diretta funzione protettiva dei consumatori.
Secondo un orientamento consolidato, poi, l’imprenditore risponde anche degli atti compiuti da un terzo nel suo interesse (Cass. civ. n. 13623/91).

Gli atti di concorrenza sleale si distinguono in tre categorie: atti di confusione, atti di denigrazione, altri atti contrari alla correttezza professionale.

Le prime due categorie comprendono gli atti tipici di concorrenza sleale, la cui idoneità a danneggiare l’altrui azienda è presunta, mentre la terza categoria comprende gli atti atipici che possono venire repressi solo in quanto venga data la prova della loro idoneità a danneggiare l’altrui azienda.
Tra i principali atti di confusione ricordiamo l’uso illegittimo di segni distintivi altrui e l’imitazione servile; mentre come ipotesi di denigrazione e appropriazione di pregi altrui si citano i casi di pubblicità iperbolica (o superlativa) o di pubblicità parassitaria e per riferimento.
Fra le altre forme di concorrenza sleale ricondotte dalla giurisprudenza all’art. 2598 n.3 c.c. (ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale) ricordiamo la sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali (c.d. concorrenza parassitaria), il rifiuto arbitrario di un’impresa in posizione dominante di fornire prodotti a determinati imprenditori (c.d. boicottaggio economico), la sistematica vendita sotto costo dei propri prodotti (c.d. dumping) e infine le ipotesi di storno dei dipendenti o di sottrazione dei segreti aziendali.

Da ultimo si ricorda che la repressione degli atti di concorrenza sleale si fonda due distinte sanzioni. La sanzione tipica dell’inibitoria e quella, comune all’illecito civile, del risarcimento dei danni.
L’azione inibitoria mira ad ottenere una sentenza che accerti l’illecito concorrenziale, ne inibisca la continuazione per il futuro e disponga a carico della controparte i provvedimenti reintegrativi necessari per far cessare gli effetti della concorrenza sleale.
In caso di dolo o colpa del soggetto attivo dell’atto di concorrenza sleale il soggetto leso potrà ottenere il risarcimento dei danni.
Fra le misure risarcitorie il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese del soccombente.

Le azioni di concorrenza sleale sono soggette al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2947 c.c.
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