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Cautela sociniana
(Voce a cura dell'Avv. Giovanni Alessi) |
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Uno dei principi cardine del nostro diritto successorio è la c.d. intangibilità della legittima.
A conferma di ciò, l’art. 549 c.c. statuisce che il testatore non può imporre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme relative alla divisione ereditaria.
Tale principio non è però privo di eccezioni.
Una delle principali deroghe a tale regola è l’ art. 550 c.c. che prevede la c.d. cautela sociniana, dal nome del giurista Mariano Socino che ne sostenne la validità in un celebre parere.
Ai sensi di tale articolo, quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è assegnata la nuda proprietà della disponibile o parte di essa, hanno la scelta di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile.
Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Presupposto di tale norma è che al legittimario sia lasciata la nuda proprietà (o parte di essa) della porzione disponibile, mentre il legato di usufrutto deve avere ad oggetto una quota astratta eccedente quella disponibile, ovvero un bene il cui valore eccede quest’ultima.
Il legislatore, così statuendo, attribuisce al legittimario un particolare potere di incidere unilateralmente sulla successione senza far ricorso allo strumento tipico di tutela di legittima, rappresentato dall’azione di riduzione; gli viene conferito il potere di intervenire sul meccanismo della successione mortis causa modificandone gli effetti (CICU).
Si tratta di un diritto potestativo, che si attua con un negozio giuridico unilaterale recettizio che produce un mutamento oggettivo del legato e che potrà anche assumere anche la forma di domanda giudiziale (PUGLIATTI).
L’oggetto originario della disposizione testamentaria viene sostituito ex lege da una quota di beni in piena proprietà (MENGONI).
Il legislatore persegue uno scopo di semplificazione, per evitare quelle controversie che indubbiamente sorgerebbero se si rendesse necessaria una stima dell’usufrutto o della rendita in termini di capitale, senza con questo privare il legittimario della sua tutela che si esplica appunto in questo potere di opzione (MENGONI).
Né il legislatore ha dimenticato di tutelare la volontà del testatore poiché, così disponendo, pone un incentivo per spingere il legittimario al rispetto di tale volontà.
Lo scotto che il legittimario paga per non eseguire la volontà del de cuius è la perdita della disponibile.
Con tale meccanismo, quindi, si consente al legittimario di sottrarsi all’aleatorietà insita in ogni attribuzione di nuda proprietà o di usufrutto, nella quale l’entità del vantaggio dipende sempre da un dato incerto, qual è la durata della vita umana (ASCOLI).
Infatti, per accertare se vi sia lesione della legittima, occorrerebbe capitalizzare l’usufrutto, ma poiché la durata dell’usufrutto - commisurata alla vita dell’usufruttuario (art. 979 c.c.) - è incerta, l’accertamento risulterebbe anch’esso incerto o aleatorio.
Risulta, quindi, difficile stabilire la misura della riduzione perché nei dati da valutare c’è qualcosa di aleatorio (il valore capitale dell’usufrutto in primis) che non permette di procedere con la necessaria sicurezza.
È per tale incertezza che è stato introdotto l’istituto in esame, il quale lascia il legittimario arbitro di questa valutazione, offrendogli il vantaggio di operare una scelta.
Tale sistema non rientra nel concetto di azione di riduzione, che suppone una constatazione oggettiva della lesione, mentre la norma citata si rimette alla valutazione soggettiva del legittimario.
Proseguendo, poi, nell’analisi dell’istituto, si ricorda come in dottrina ci sia chi afferma che esperito tale rimedio il legatario sarebbe destinatario di due vocazioni: la vocazione testamentaria ridotta, nei limiti del reddito o della nuda proprietà, e una nuova vocazione legale, relativa alla nuda proprietà o all’usufrutto abbandonato dal legittimario, destinata a procurare al legatario l’acquisto della piena proprietà per consolidazione (CICU).
Tesi contrastata da chi ritiene, invece, che muterebbe solo il titolo della vocazione, la vocazione testamentaria interamente inefficace come disposizione di usufrutto o di nuda proprietà, verrebbe sostituita dalla vocazione legale del legatario nella piena proprietà della disponibile (COVIELLO JR.).
Tale disputa dottrinaria può essere superata ricordando che la vocazione è sempre quella originaria (unica e testamentaria) perché la legge modifica solo l’oggetto del legato (CAPOZZI).
Quanto alla forma, la legge non ne prescrive alcuna e dovrebbe quindi valere il principio della libertà di forma.
Si tratta, infatti, di un atto che pur incidendo sulla devoluzione mortis causa dei beni, non rientra tra i tipi legali della rinuncia all’eredità né dell’accettazione (MENGONI).
Si ritiene, però, che in omaggio alla certezza dei rapporti giuridici si applichi la normativa sul formalismo con l’art. 1350 n.5 c.c. (rinunzia) quando la scelta del legittimario abbia ad oggetto beni immobili ai quali egli rinunzia per conseguire la legittima (CAPOZZI).
La scelta del legittimario può essere effettuata entro il decennio, trattandosi infatti di norma diretta a salvaguardare la legittima appare logico applicare il termine di prescrizione dell’azione di riduzione (FERRI).
La precedente volontaria esecuzione del testamento farà ritenere già attuata (tacitamente) tale scelta; il legatario può comunque far fissare dal giudice un termine entro il quale il legittimario debba scegliere.
Il legittimario può dimostrare la scelta fatta con qualsiasi mezzo di prova, anche per facta concludentia(CALDERONE) anche se ha ad oggetto beni immobili non è richiesta la trascrizione in quanto il legatario acquista pur sempre dal de cuius e non dal legittimario (Cass. civ. n. 511/1995).
Si ricorda, infine, che l’attuazione della scelta non implica rinuncia alla impugnazione della disposizione, se invalida (CIAN-TRABUCCHI).
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