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Azioni privilegiate |
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(Voce a cura dell'Avv. Giovanni Alessi) |
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Le società, nei limiti imposti dalla legge, possono liberamente determinare il contenuto delle varie categorie di azioni.
Importante è stabilire quali siano i "limiti imposti dalla legge" entro cui si può dispiegare l'autonomia statutaria. Tali limitazioni riguardano sia il contenuto patrimoniale delle partecipazioni azionarie, sia il diritto di voto e i diritti amministrativi.
In particolare sotto il profilo patrimoniale, l'autonomia statutaria incontra essenzialmente due limiti. Il primo deriva dall'art. 2247 c.c. disciplinante il contratto di società, secondo cui l'esercizio in comune dell'attività economica è effettuato "allo scopo di dividerne gli utili". Le azioni speciali devono perciò conservare gli elementi causali minimi affinché le si possa definire come partecipazioni sociali e non come titoli rappresentativi di rapporti di altra natura ().
Altro importante limite deriva dal divieto di patto leonino, sancito in via generale dall'art. 2265 c.c., ai sensi del quale "è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite". La creazione di categorie speciali di azioni non può condurre alla "sterilizzazione" per alcune azioni dei risultati economici attivi e passivi della società ().
La categoria di azioni speciali più diffusa è tradizionalmente rappresentata dalle azioni privilegiate.
Di tali azioni, già prima della riforma del diritto societario realizzata con il D. Lgs. N. 6/2003, la prassi conosceva una notevole varietà, con riguardo al possibile privilegio che esse possono attribuire.
Tali azioni trovano fondamento giuridico nell’art. 2350 c.c., il quale nello stabilire che ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, fa espressamente salvi i diritti stabiliti a favore di particolari categorie di azioni.
Si può affermare, quindi, che il privilegio che tali azioni assicurano a i loro possessori consiste nel riconoscimento di una situazione più vantaggiosa, rispetto alle azioni ordinarie, con riguardo ai diritti patrimoniali attribuiti.
Un importante limite da rispettare nella creazione di tali azioni è costituito dal principio di effettività del privilegio riconosciuto, di elaborazione dottrinaria, secondo cui occorre che il vantaggio patrimoniale assicurato dalle azioni sia reale e non meramente formale.
Inoltre, occorre rispettare l'art. 2348 c.c. che impone che nell'ambito di una stessa categoria sia assicurata la parità di diritti.
Si ricorda infine che il privilegio può riguardare i diritti patrimoniali riconosciuti al socio, e non anche le situazioni passive, derivanti dal possesso delle azioni.
Fermo restando il rispetto di tali limiti e principi, posti dal legislatore o ricavati dalla dottrina, nella pratica la società gode di grande libertà nella creazione di azioni patrimonialmente privilegiate.
Il privilegio può consistere in una priorità o in una preferenza rispetto alle azioni ordinarie, nella distribuzione degli utili e nel rimborso della quota di liquidazione, fino ad una percentuale o ad un ammontare determinato.
Si parla di azioni di priorità se si prevede che alle azioni privilegiate sia distribuito un dividendo con precedenza rispetto alle azioni ordinarie, le quali, quindi, garantiscono dividendi solo se residuano utili sufficienti.
Vi sono poi, le c.d. azioni di preferenza, quando al tale tipo di azioni sia comunque assicurato un dividendo maggiorato di una certa percentuale o fino ad un ammontare rispetto a quello delle azioni ordinarie.
La riforma del 2003 ha portato un rafforzamento dell’autonomia statutaria e in conseguenza sono, ora, ammissibili azioni nelle quali la misura del privilegio non sia rigidamente predeterminata ma venga collegata a indici di vario tipo;
oppure se espressa in percentuale, venga rapportata alternativamente, al valore nominale dell'azione, al prezzo d'emissione o ad altra entità patrimoniale.
Il privilegio patrimoniale può consistere per espressa previsione di legge (art. 2348 c.c.) anche in una diversa incidenza nelle perdite, come accade per le c.d. azioni postergate, caratterizzate dalla possibilità di subire la riduzione del capitale per perdite solo dopo che esse abbiamo inciso sulle altre azioni.
Dopo la già citata riforma del 2003, è possibile prevedere nello statuto sia azioni che partecipino alle perdite in modo proporzionalmente diverso rispetto alla partecipazione agli utili; sia azioni (propriamente postergate) che in caso di riduzione per perdite vengano intaccate dalle perdite solo dopo l’annullamento delle azioni ordinarie e che, nel caso di liquidazione della società, diano ai loro possessori la priorità, rispetto agli azionisti ordinari, nel rimborso dei residui del patrimonio sociale dopo il pagamento sei creditori sociali.
Si ricorda, infine, che l'esistenza di azioni postergate nelle perdite implica l’opportunità di inserire forme di tutela per il diritto dei titolari di azioni ordinarie di mantenere inalterata la propria partecipazione nel caso di effettiva riduzione del capitale sociale per perdite.
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| () Salaria, Le azioni privilegiate a voto limitato |
| () Campobasso, Diritto commerciale |
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