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Affido condiviso


Voce a cura dell'Avv. Fabiola Rizzo


L'affido condiviso è stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54.

In base alla nuova legge, in caso di separazione dei coniugi, i figli vengono di regola affidati ad entrambi i genitori, mentre l’ affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori è relegato ad ipotesi marginali ed eccezionali. La riforma si ispira al principio della c.d. bigenitorialità ed ha come obiettivo dichiarato (art. 155 c.c.) quello di garantire il diritto del figlio di vivere un rapporto «continuativo ed equilibrato» con ciascuno dei genitori (esattamente come sarebbe stato, se il rapporto matrimoniale non fosse fallito); di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di entrambi i genitori.

L'affido condiviso comporta che le più importanti decisioni, quali quelle relative alla istruzione, educazione e salute dei figli debbano essere assunte dai genitori di comune accordo. Solo se questo dovesse mancare, tali decisioni saranno rimesse al giudice, il quale potrà anche stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente in relazione alle sole questioni di ordinaria amministrazione.

Infine, salvo accordi diversi, ciascuno dei genitori separati provvede al mantenimento dei figli in modo proporzionale al proprio reddito.

La vera innovazione introdotta dalla riforma è rappresentata dal fatto che, a differenza del passato, l'affido condiviso è la regola generale, a cui il giudice della separazione deve attenersi nel provvedimento di affido; tant'è vero che il giudice può decidere di affidare il minore ad uno solo dei genitori (affido esclusivo, art. 155 bis c.c.) solo in ipotesi eccezionali, quando, in particolare, risulti che l’affidamento (anche) all'altro genitori sia contrario all'interesse del figlio. In tal caso, peraltro, il giudice dovrà, con provvedimento motivato, spiegare le ragioni per le quali ritiene opportuno e necessario escludere l'affidamento condiviso.

In conclusione, attraverso il riconoscimento del principio di bigenitorialità, a cui si ispira la nuova legge, si è cercato di evitare l'alterazione del normale rapporto genitore-figlio e di evitare, in presenza della separazione dei coniugi, di mortificare il ruolo genitore non affidatario, che era ridotto, in pratica, a quello di semplice "spettatore".
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