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L'addebito
della separazione
(Voce a cura dell'Avv. Maria Elena Bagnato) |
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In sede di separazione giudiziale il Giudice può, su richiesta di una parte e qualora ne sussistano i presupposti, pronunciare l’addebito della separazione a carico del coniuge che abbia tenuto volontariamente comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio alla prole (art. 151 c.c.).
La dichiarazione di addebito determina come conseguenze la perdita dei diritti successori, nonché la riduzione di alcuni diritti patrimoniali a carico del coniuge responsabile della violazione dei doveri matrimoniali;
in particolare, al coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione spetterà il diritto di ricevere quanto necessario al suo sostentamento, in virtù dell’art. 156 c.c. per cui il giudice “pronunziando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Nell’accertamento della condotta del coniuge occorrerà considerare anche il comportamento dell’altro, in quanto la separazione potrebbe essere addebitata ad entrambi in caso di reciproche violazioni dei doveri coniugali.
In effetti, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, il Giudice dovrà effettuare un’indagine globale, raffrontando la condotta di entrambe le parti, per verificarne l’incidenza sulla rottura del rapporto matrimoniale.
Mediante tale comparazione sarà, inoltre. possibile valutare se il comportamento trasgressivo di un coniuge sia una reazione al torto subito dall’altro, e viceversa.
Nel giudizio di accertamento delle condizioni che consentono la pronuncia di addebito, si è assistito ad un percorso evolutivo culminato con la riforma del diritto di famiglia, che non prevede più “la separazione per colpa”,
bensì l’esistenza di due presupposti:
- la sussistenza di un comportamento cosciente e volontario trasgressivo dei doveri che scaturiscono dal matrimonio
- la riconducibilità della separazione a tale condotta.
Tale principio è stato sottolineato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1402/2008secondo cui occorre che “sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza”.
La violazione degli obblighi matrimoniali, dunque, deve essere causa determinante della rottura del matrimonio, sicché non può rilevare la condotta trasgressiva che sia successiva alla crisi matrimoniale.
Una delle cause principali dell’addebito della separazione è la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.
A tal proposito la Suprema Corte (sent. n. 3747/2003) ha stabilito che se un solo episodio di tradimento non costituisce necessariamente causa di addebito, al contrario una stabile relazione extraconiugale costituisce una violazione grave al dovere di fedeltà coniugale, per cui rappresenta condizione sufficiente per la pronuncia di addebito.
Possibile causa di addebito è anche “l’infedeltà apparente” (Cass. n. 26 /1991), qualora la condotta del coniuge sia tale da generare agli occhi di terzi la convinzione della propria infedeltà, offendendo l’onore e la dignità dell’altro coniuge.
Attualmente il tradimento non è considerato presupposto sufficiente per la pronuncia dell’addebito, qualora esso non abbia provocato effetti negativi sulla vita familiare o la rottura del menage coniugale sia stata determinata da altri motivi.
A tal proposito, la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sent. 6697 del 19 marzo 2009) ha escluso la pronuncia di addebito qualora l'incidenza del tradimento sulla relazione coniugale non abbia spiegato effetti negativi sull'unità familiare e qualora la relazione sia giunta alla rottura per il concorrere di altri motivi, come avviene quando
“il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell'altro coniuge - il suo tacere in merito alla sua impotentia generandi - ovvero ad altre ragioni e comunque del tutto autonoma ed indipendente dalla successiva violazione de dovere di fedeltà”.
D’altra parte, ulteriore causa di addebito della separazione è il rifiuto protratto nel tempo di un coniuge a intrattenere con l’altro rapporti sessuali, in violazione della dignità e personalità dell’altro, nonché la violazione del dovere di assistenza morale e materiale (Cass., Sez. I, 23.3.2005 n. 6276).
Altra causa di addebito è la condotta di un coniuge verso i figli (Cassazione n. 17710/ 2005),
atteso che un atteggiamento eccessivamente severo nei riguardi della prole, protratto nel tempo, può essere fonte di disturbo dell’armonia familiare e diventare causa di intollerabilità della convivenza.
Recentemente dottrina e giurisprudenza si sono confrontate sulla possibilità, per il coniuge virtuoso, di avanzare una pretesa risarcitoria a causa della trasgressione dei doveri matrimoniali commessa dall’altro.
Per il momento, sembra prevalere la tesi secondo cui tale richiesta non potrebbe esser soddisfatta, per via della difficoltà di inquadrare la norma di riferimento: da una parte l’art 2043 c.c., contenente una legge generale, non è applicabile al diritto di famiglia, regolato da leggi speciali, e dall’altra non sarebbe riconducibile all’ambito dell’art. 1176 c.c., vista l’impossibilità di effettuare una quantificazione economica dei doveri coniugali e del relativo risarcimento.
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