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Accrescimento
dell'eredità
(Voce a cura dell'Avv. Giovanni Alessi) |
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Può accadere che più soggetti siano chiamati come eredi o come legatari in relazione al medesimo bene e uno di essi non possa o non voglia accettare la delazione; in questo caso bisogna risolvere il problema dell’attribuzione della quota non accettata.
In primis occorre vedere se il de cuius abbia previsto una sostituzione, in tal caso la quota rimasta vacante andrà al soggetto indicato dal testatore.
In secondo luogo, è necessario accertare se, rispetto al soggetto che non possa o non voglia accettare, si verifichino i presupposti della rappresentazione, la quota sarà allora devoluta in favore dei discendenti del chiamato.
Se questi strumenti non possono essere utilizzati, soccorre l’istituto dell’accrescimento per il quale la quota di colui che non possa o non voglia accettare si espande in favore degli altri coeredi o collegatari.
L’accrescimento può definirsi come quel fenomeno giuridico relativo alla contitolarità di diritti soggettivi che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di alcuno di essi (CAPOZZI).
In tale ipotesi, autorevole dottrina sostiene che non può parlarsi di espansione del diritto perché in forza dell’irretroattività dell’acquisto ereditario coloro che acquistano la quota non accettata si considerano ab origine titolari della stessa (DI GIANDOMENICO).
In dottrina, si ritrovano varie tesi sul fondamento giuridico di tale istituto.
Alcuni autori sostengono la teoria soggettiva in base alla quale il fondamento dell’accrescimento risiede nella vocazione solidale, ciascun soggetto è chiamato per l’intero, ma il suo diritto è compresso per il concorso degli altri titolari, quando questo concorso cessa il diritto si espande secondo la sua naturale estensione. (CICU).
Secondo altra dottrina (c.d. soggettiva), l’accrescimento trova la sua giustificazione nella presunta volontà del disponente il quale, nell’attribuire i propri beni a più soggetti congiuntamente, ha manifestato l’intenzione di voler mantenere quei lasciti nell’ambito della cerchia delle persone da lui identificate (GANGI).
A conferma di tale impostazione si richiama il secondo comma dell’art. 674 c.c. il quale dispone che l’accrescimento non ha luogo se nel testamento il de cuius manifesta una volontà diversa.
Dottrina più recente sottolinea, invece, la scelta del legislatore di preferire i coeredi superstiti chiamati in concorso piuttosto che i successivi intestati di grado ulteriore e osserva che la teoria volontaristica non saprebbe spiegare la prevalenza della rappresentazione sull’accrescimento (FERRARI).
L’istituto opera in presenza di determinati presupposti, per la cui individuazione occorre distinguere a seconda che si tratti di accrescimento nell’eredità o nel legato.
Affinché operi l’accrescimento nell’eredità (art. 674 c.c.) occorre, in primo luogo, che i diversi eredi siano istituiti in uno stesso testamento (coniuctio verbis) o, meglio, con la stessa disposizione testamentaria.
Poi, i diversi eredi devono essere istituti in parti uguali o senza determinazione di quote (coniuctio re), perché se le parti sono diseguali manca la ragione giustificatrice dell’accrescimento, infatti avendo i testatore avendo stabilito quote diverse non può dirsi quale soggetto avrebbe beneficiato se il testatore avesse potuto prevedere la mancanza di uno dei coeredi (TORRENTE).
Ultimo presupposto è che uno dei coeredi non possa o non voglia accettare la quota: ciò può avvenire per cause naturali riconducibili alla mancanza della persona istituita ovvero per cause di ordine giuridico.
Al verificarsi di queste condizioni l’accrescimento opera di diritto senza che sia necessaria una ulteriore accettazione da parte dei coeredi in favore dei quali esso opera.
L’acquisto ha efficacia retroattiva, nel senso che esso si considera avvenuto a decorrere dal momento del’’apertura della successione.
Qualora l’accrescimento non possa aver luogo la porzione resasi vacante sarà devoluta agli eredi legittimi (art. 677 c.c.), i quali potranno coincidere con gli stessi coeredi a favore dei quali l’accrescimento non si è potuto realizzare.
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