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Accollo
(Voce a cura dell'Avv. Giovanni Alessi) |
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Viene definito accollo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1273 c.c., la convenzione fra debitore originario (accollato) e terzo (accollante) avente come oggetto l’assunzione del debito del primo nei confronti del creditore (accollatario).
Il creditore è, quindi, estraneo all’accordo, ma se vi aderisce rende irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’accollo, insieme alla delegazione e all’espromissione, si pone tra gli istituti previsti dal codice civile al fine della modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo.
In dottrina, molto si è discusso sulla natura giuridica dell’accollo.
Una autorevole una tesi (c.d. teoria dell’offerta) lo considera come un negozio giuridico preparatorio, volto a determinare il contenuto della proposta che l’accollante sarebbe obbligato a porre in essere nei confronti del creditore con successiva accettazione da parte di quest’ultimo.
La sola accettazione, quindi, avrebbe valore costitutivo e determinerebbe il momento perfezionativo dell’accollo (RESCIGNO).
Altra dottrina e giurisprudenza della Cassazione, al contrario, considerano l’accollo come un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) che si perfezionerebbe con il semplice accordo fra accollato e nuovo debitore (MAJELLO, Cass. n. 1217/1979).
Nell’accollo si ritrovano le tre posizioni giuridiche del contratto a favore del terzo: l’accollato è lo stipulante, l’accollante è il promittente e il creditore è il terzo.
Il “favore del terzo” è stato individuato nella persona di un nuovo debitore accanto al debitore originario (CICALA).
Ne deriva che la dichiarazione dell’accollatario non è elemento perfezionativo dell’accollo, ma un negozio autonomo che ha l’effetto, a seconda dei casi, di rendere irrevocabile il diritto costituito a suo favore (accollo cumulativo) ovvero anche di liberare il debitore originario (accollo privativo).
Altra conseguenza di tale dichiarazione sarebbe estinguere lo ius poenitendi dell’accollato e il potere di rifiuto del creditore accollatario.
Discussa è anche l’individuazione della causa dell’accollo.
Alcuni sostengono che l’accollo non sia un negozio autonomo ma sia un patto accessorio che può inerire a qualsiasi contratto concluso fra accollante e accollato (c.d. teoria del patto accessorio) (CICALA).
Altri parlano di assunzione del debito altrui, considerandola una causa generica che rappresenterebbe la funzione costante dell’istituto destinata ad essere integrata da una specifica causa onerosa o gratuita (c.d. della causa generica) (RESCIGNO).
Altra dottrina (NOBILI) e varie sentenze di Cassazione (Cass. Civ. n. 4550/1978) parlano di negozio indiretto, nel senso che l’accollo rappresenta il negozio-mezzo per raggiungere un ulteriore scopo (negozio –fine) che può essere di varia natura gratuita onerosa (c.d. teoria del negozio indiretto).
Infine, a seconda che il creditore aderisca o no, l’accollo è esterno o interno.
Nell’accollo interno o semplice, l’accollante non assume nessuna obbligazione verso il creditore, il quale non può dunque pretendere l’adempimento da lui, con la conseguenza che la convenzione di accollo può essere modificata o revocata in qualsiasi momento dalle parti che l’hanno stipulata, mentre l’accollante risponde dell’inadempimento nei confronti dell’accollato e non nei confronti del creditore, che rimane terzo estraneo all’accordo (Cass. civ. n. 8044/1997).
L’accordo interno non disciplinato dal nostro legislatore è pacificamente ammesso da dottrina (RESCIGNO) e giurisprudenza (Tribunale Forlì, sentenza 3/4/1991); la sua mancata previsione all’interno del codice è spiegata dalla tesi che riconduce l’accollo interno nel concetto stesso di autonomia negoziale e di libera regolamentazione degli interessi delle parti. Esso, infatti, altro non è che una manifestazione dell’autonomia privata di disciplinare internamente l’assunzione in senso economico del debito che una parte ha nei confronti del proprio creditore (argomentando ex artt. 1322. E 1372 c.c.) e quindi sarebbe stata ultronea una sua previsione da parte del legislatore.
L’accollo esterno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1273 c.c., si perfeziona con l’accordo tra accollato e accollante, mentre l’adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l’estensione a lui degli effetti dell’accordo.
Pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall’adesione del creditore, è solo con questa che l’accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore (Cass. civ. n. 861/1992).
L’accollo esterno è liberatorio se il creditore, manifestando la propria adesione dichiara di liberare l’accollato, è cumulativo nel caso opposto, con la conseguenza che nel primo caso l’obbligazione si trasferisce all’accollante e nel secondo caso rimane a carico dell’accollato (Cass. civ. n. 4604/2000).
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