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Le prestazioni accessorie
nelle società per azioni
Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi |
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Nel nostro diritto societario è regola generale che le prestazioni d’opera e servizi non possono costituire oggetto di conferimento nelle Spa (art. 2342 c.c.).
Tuttavia, il fatto che l’art. 2342 c.c. abbia limitato l’area dei beni conferibili escludendovi le prestazioni d’opera e servizi, non impedisce che le Spa possano ottenere tali prestazioni ad un titolo diverso dal conferimento in senso stretto.
Ciò può avvenire, oltre che mediante l’emissione di strumenti finanziati partecipativi (art. 2346 c.c.) anche mediante azioni con prestazioni accessorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 2345 c.c.
Tale articolo regola le prestazioni accessorie ulteriori rispetto al conferimento di cui il socio assume l’obbligo rispondendo così all’esigenza della società di assicurarsi il contributo anche personale di soci o di terzi.
Quindi, in aggiunta all’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può porre a carico dei soci l’esecuzione di prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.
Si può trattare di prestazioni d’opera e di servizi oppure di prestazioni di dare continuative o periodiche, di diritti personali di godimento e in generale di ogni prestazione che per la sua particolare natura non può formare oggetto di conferimento nelle società per azioni.
Possono essere ricomprese anche le prestazioni di facere aventi ad oggetto qualunque attività lavorativa personale e anche un non facere, per esempio l’obbligo di non svolgere attività in concorrenza con la società.
Tali prestazioni, si ripete, possono consistere in attività personali simili a quelle di un prestatore d’opera, sicché la concreta prestazione di attività da parte del socio costituisce adempimento dell’obbligo sociale e non svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società (Cass. civ. 3402/1987), né obbligazione inerente ad un rapporto contrattuale diverso e distinto da quello sociale, ancorché ad esso collegato (Cass. civ. 14523/2000).
Le prestazioni accessorie devono essere previste dall’atto costitutivo e sono assoggettate alla disciplina ivi dettata e non ai principi che regolano il conferimento.
L’unica limitazione posta dalla legge è che non devono consistere in danaro (Trib. Udine, 5/7/996).
Le azioni con prestazioni accessorie determinano una caratterizzazione in senso personalistico della partecipazione sociale, al di là del carattere fungibile o meno che la prestazione debba presentare.
Dal rilievo che assumo le qualità personali del socio che si obbliga ad eseguire le prestazioni in discorso discendono due regole.
La prima è che le azioni cui è connesso il predetto obbligo devono essere nominative e la seconda e che il loro trasferimento è subordinato al consenso degli amministratori dato che il trasferimento delle azioni comporta anche l’immediato trasferimento dei relativi obblighi a carico dell’acquirente (PISANI PASSOMORMILE).
La necessità che gli obblighi di prestazioni accessorie siano modificati solo con il consenso unanime di tutti i soci, rende poi totalmente inefficace una eventuale delibera assembleare che abbia proceduto a modificarli con l’ordinario sistema maggioritario (PISANI PASSOMORMILE).
Tali prestazioni, quindi, possono essere modificate (salvo diversa clausola statutaria) solo con il consenso di tutti i soci; resta solo il dubbio se la previsione legale dell’unanimità sottragga la relativa decisione alla competenza dell’assemblea (ANGELICI) ovvero se debba comunque adottarsi il metodo collegiale (GALGANO).
Si ricorda inoltre che l’eventuale indeterminatezza dell’oggetto della prestazione accessoria comporta solo la nullità del patto che la preveda ma non del contratto di società.
Attenta dottrina ricorda come tali azioni non costituiscono una categoria speciale di azioni ai fini dell’art. 2376 c.c. (COTTINO).
Il codice civile attribuisce all’autonomia statutaria un’ampia discrezionalità nel determinare le sanzioni per l’inadempimento. Sebbene le prestazioni accessorie possano trovare la loro fonte anche in un contatto distinto da quello costitutivo delle società, tuttavia, quando la materia è regolata dall’atto costitutivo la fonte e la disciplina di quelle prestazioni risiedono in tale atto.
In conclusione si ricorda che l’accessorietà va intesa in senso giuridico, in quanto da un punto di vista economico le suddette prestazioni possono avere carattere prevalente rispetto ai conferimenti.
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