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La diseredazione
(Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi)
Con il termine diseredazione si intende la disposizione di carattere patrimoniale a contenuto negativo con la quale il testatore esclude dalla successione un successibile ex lege che non sia legittimario.
Nel diritto romano la diseredazione veniva intesa come sanzione civile di fonte privata che permetteva al pater familias di punire chi tra i suoi eredi necessari lo avesse offeso, estromettendolo dalla successione.

Il legislatore codicista non prevedendo tale figura giuridica ha fatto sorgere numerosi dubbi in dottrina e giurisprudenza sulla validità e ricevibilità da parte del notaio di tale clausola.
Si ricorda innanzitutto che ai sensi dell’art. 457, comma 3, c.c. le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva a i legittimari, quindi il dubbio circa l’ammissibilità della clausola di diseredazione riguarda solo il caso ci si riferisca a successibili ex lege diversi dai legittimari.
Infatti una eventuale clausola di diseredazione verso i legittimari sarebbe per alcuni autori nulla perché contrastante con norme imperative, e secondo altri un peso sulla quota dei legittimari vietata ex art. 549 c.c.
Il problema della diseredazione si pone, quindi, con esclusivo riguardo agli eredi legittimi che non siano legittimari e si ricollega ad una problematica di più ampio respiro, se cioè sia ammissibile un negozio testamentario contenente disposizioni negative.

Fatta questa doverosa premessa è d’uopo ricordare che le tesi che ammettevano la diseredazione tout court sono state ben presto superate da autorevole dottrina (CORONA) e dalla prevalente giurisprudenza (Cass. civ. 18.06.1994, n. 5859) che considerano valida la diseredazione solo configurandola come istituzione implicita dei successibili ex lege eccettuato l’escluso e non come disposizione autonoma a contenuto negativo.
La diseredazione di un successibile può solo ammettersi, quindi, attraverso la volontà di disporre dei propri beni a favore di altri congiunti successibili per legge.
Il testamento deve contenere non solo l’intento di diseredare ma anche la volontà di attribuire le proprie sostanze ad un altro soggetto.

La dottrina tradizionale (MESSINEO; MENGONI), poi, ritiene inammissibile un negozio testamentario con efficacia esclusivamente negativa perché il testatore non può modificare le regole che concernono la successione legittima se non creando i validi presupposti per la devoluzione testamentaria dell’eredità, e ciò solo attraverso una disposizione positiva con contenuto attributivo; l’articolo 587 c.c. definendo il testamento come l’atto con cui taluno dispone delle proprie sostanze vuol significare che se il testatore vuol escludere un erede legittimo deve attribuire tutte le sue sostanze ad altri soggetti.

La scheda testamentaria deve avere necessariamente contenuto attributivo.
Inoltre, se è vero che ai sensi del II comma dell’art. 587 c.c. può esservi un contenuto non patrimoniale del testamento, tale contenuto per esser valido deve esser consentito dalle legge; ciò che non potrebbe dirsi per la clausola di diseredazione, non essendo essa compresa tra le disposizioni non patrimoniali espressamente ammesse.

Infine si è rilevato che non è consentito al testatore, pur nell’ambito della sua autonomia privata, derogare alle clausole legittime di esclusione dalla successione poste dalla legge, con carattere tassativo, in tema di indegnità (art. 463 c.c.).
Ciò non toglie che, attraverso la sua interpretazione, in una disposizione testamentaria di carattere negativo possa esser individuata una autentica istituzione implicita; si tratta in realtà non di una mera volontà di diseredare, ma di un intento effettivo di attribuire manifestato in modo sicuro, ancorché implicito (CAPOZZI).
A tali tesi si oppongono dottrina moderna (BINI; BONILINI; CORONA) e la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Catania, 28.03.2000) che ammettono, nell’ambito della disponibile, una disposizione meramente negativa, evidenziandone la natura di disposizione patrimoniale innominata ma tipica, espressiva della funzione cui il testamento assolve e atta ad esaurirne il contenuto.

In primo luogo si afferma che se è vero che la diseredazione non trova fondamento in nessuna norma di legge, è altrettanto innegabile che nessuna norma di legge la vieta e che l’effetto della diseredazione può essere almeno in parte conseguito con la preterizione, della cui validità nessuno dubita.
In secondo luogo decisivo rilievo va riconosciuto al principio della libertà e sovranità della volontà del testatore e alla constatazione che se questi può disporre dei propri beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi non si capisce perché non possa escludere con un’espressa e apposita dichiarazione uno o più dei suoi congiunti ai quali la successione, nel suo silenzio, sarebbe devoluta per legge.

Per quanto riguarda il presunto contrasto con l’art. 587 c.c. che parla di “attribuire” le proprie sostanze si specifica che il codice civile non si riferisce al termine tecnico di diposizione ma a quello generico di manifestazione di volontà del testatore in riguardo all’assetto post mortem dei suoi beni.
Dispone dei propri beni, si afferma, tanto chi li attribuisce a qualcuno, quanto chi dichiara di non volerli comunque attribuire a qualcun altro.
Sempre a sostegno di tale tesi si sottolinea la possibile presenza nel testamento di altre disposizioni negative quali il modus, il divieto di concorrenza e quello di alienazione cui si può riconoscere efficacia obbligatoria che può essere rafforzata dalla previsione di una penale, e sia numerosi articoli del codice civile che contemplano disposizioni testamentarie di sicuro contenuto patrimoniale che non implicano un’attribuzione in senso tecnico e che, comunque, risultano autonome rispetto alle figure iuris di cui all’art. 588, I comma, c.c.
A tal fine possono essere citati come esempi l’art. 733 c.c. riguardo le norme date dal testatore per la divisione o l’art. 629 c.c. circa le disposizioni a favore dell’anima o ancora l’art. 737 c.c. che disciplina la dispensa da collazione e altri ancora.
Inoltre, si sottolinea come tale clausola superi il giudizio di meritevolezza previsto dall’art. 1322 c.c. perché essa deve reputarsi perfettamente conforme ad oggettivi criteri di utilità sociale dell’interesse perseguito, in quanto legittima espressione della libertà del privato di disporre ad libitum, nell’ambito della propria disponibile, dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Deve, poi, escludersi che il riconoscimento della legittimità della clausola di diseredazione incida sul carattere tassativo delle clausole di indegnità.
Infatti dell’ammissibilità di una simile clausola può parlarsi solo con riguardo ai successibili per legge diversi dai legittimari che possono essere esclusi dalla successione solo se si rendano colpevoli di uno dei comportamenti di cui all’art. 463 c.c.
Si può, in conclusione, affermare che la clausola di diseredazione contenuta in un testamento è una disposizione negativa di contenuto atipico rispetto all’istituzione di erede o di legato, espressione della più generale autonomia negoziale del de cuius.

Se è sicura la validità della clausola quando contiene una esplicita istituzione di erede, proprio dal riferimento all’autonomia negoziale del testamento discende l’affermazione della validità della clausola stessa, anche quando nella scheda testamentaria non sia contenuta alcuna disposizione positiva, non sussistendo alcun contrasto con il I comma dell’art. 587 c.c., per cui il testamento è atto con cui il soggetto dispone di tutte o parte delle sue sostanze (App. Genova, 26.06.2000; Trib. Catania 28.03.2000).

Avv. Giovanni Alessi
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