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La c.d. transazione
novativa


Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi
Si definisce transazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 c.c., il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro.

Il successivo art. 1976 c.c. statuisce, poi, che la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
Con tale norma si rende possibile procedere alla transazione mediante costituzione di una nuova obbligazione estintiva della precedente e, implicitamente, si stabilisce l’esistenza di due differenti forme transazione: semplice o novativa.

Secondo autorevole dottrina, la differenza tra queste ipotesi di transazione sarebbe da ricercare unicamente nell’incidenza sulla situazione giuridica preesistente.
Infatti si considera novativa quando tale situazione giuridica venga sostituita, altrimenti la transazione sarà semplice (SANTORO PASSARELLI).
Per altri, la transazione novativa si distinguerebbe da quella semplice per il fatto di essere un negozio non ausiliario, bensì principale, nel senso che in esso diritti e obblighi troverebbero la loro unica fonte.
Mentre nella transazione semplice, fonte di tali diritti e obblighi rimarrebbe il rapporto originario avendo il contratto di transazione valore di mera fonte concorrente (CARRESI).
Altri, infine, ritengono che la transazione novativa rientri nel diverso ambito della novazione (VALSECCHI).
Ma a tale ultima tesi si obietta che la transazione novativa comporta il venir meno della situazione anteriore senza che l’esistenza e la consistenza di quest’ultima rilevino sulla validità della transazione, mentre la novazione presuppone l’esistenza della situazione precedente e richiede soggettivamente l’animus novandi ed oggettivamente l’aliquid novi.

Vigente il codice abrogato, la dottrina prevalente escludeva che la transazione potesse avere effetti novativi perché si riteneva avesse solo effetti dichiarativi (small>LERNER).

Dottrina moderna, invece, considera la transazione novativa un contrato misto in cui prevale la disciplina della transazione rispetto a quella dei negozi che concorrono, mediante i rapporti giuridici estranei alla res litigiosa oggetto della transazione, a realizzare la composizione transattiva della controversia, nonché le reciproche concessioni attraverso le quali la composizione stessa si verifica (SANTORO PASSARELLI).

In giurisprudenza si afferma che, per configurarsi transazione novativa, occorre verificare che dall’intenzione delle parti e dalle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto e che dalla transazione sorga un obbligazione oggettivamente diversa dalla preesistente in modo che l’obbligazione posteriore sia sostitutiva della precedente (Cass. civ., SS.UU. 01.10.1999 n. 710).

La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico precedente, non ne determina necessariamente l’estinzione in quanto, al di fuori dell’ipotesi di un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l’eventuale efficaci novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti vengo a trovarsi.
Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione occorre accertare se le parti abbiamo inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni (Cass. civ., 19.05.2003, n. 7830).

Presupposto necessario per l’operare della transazione novativa è la preesistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra le parti e che i relativi diritti siano nella loro disponibilità, nonché il mutamento di almeno un solo elemento ossia l’oggetto o il titolo.
L’animus novandi può desumersi anche per implicito da fatti concludenti il cui accertamento costituisce un apprezzamento di fatto quando risulta una situazione d’incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell’accordo transattivo.

Per quanto riguarda le questioni processuali, si ricorda che l’apprezzamento dell’effetto novativo è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione logica, coerente e completa (Cass. civ., 19.05.2003, n. 7830).

Si conclude ricordando che la transazione novativa non può essere rilevata d’ufficio.
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