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La sostituzione delle delibere invalide
nelle società per azioni

Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi
Ai sensi dell’art. 2377 penultimo comma c.c., l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto, restando salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

La natura giuridica della sostituzione della delibera annullabile è da sempre fonte di discussioni in dottrina e giurisprudenza.
C’è chi parla di convalida (Cass. n.2230/70), chi ravvisa in tale ipotesi un esempio tipico di ratifica (Cass. 7754/87) e chi, infine, parla di rinnovazione della deliberazione (COTTINO).
Il fenomeno è ammissibile anche per la delibera nulla in base all’art. 2379, comma IV, c.c.


È dubbio se la sostituzione abbia efficacia ex tunc o ex nunc.
Se la si assimila all’annullamento dovrebbe avere efficaci retroattiva, visto che non lascia sopravvivere nessuno degli effetti della delibera invalida, salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alla deliberazione sostituita.
Se, invece, la si assimila ad una abrogazione si dovrebbe pervenire alla conclusione contraria, visto che questa pone un limite temporale di vigenza, un dies ad quem dell’atto sostituivo e quindi si amplierebbe la gamma dei diritti quesiti in forza della delibera sostituita, fatti salvi dal novellato ultimo comma, consentendone il soddisfacimento mediante azione giudiziaria, anche dopo la sostituzione.

Dato il carattere costitutivo della pronuncia di annullamento, la rinnovazione può utilmente intervenire anche in pendenza del giudizio di annullamento e prima della pronuncia definitiva (Cass. 8036/00).

Ma il punto che più ha acceso il dibattito dottrinario e giurisprudenziale riguarda l’effettiva identificazione dei diritti fatti salvi, specialmente quando questi si inseriscono in un iter procedimentale di una fattispecie a formazione progressiva, così da rendere quasi impossibile distinguere fra diritti quesiti, intangibili e situazioni strumentali in fieri.
Per sottolineare i dubbi che possono nascere basta accennare, ad esempio, al problema se l’annullamento dell’aumento di capitale non faccia mai venir meno la qualità di soci dei nuovi sottoscrittori, neppure in caso di esecuzione parziale di aumento di capitale.

Sotto il profilo processuale, l’annullamento della delibera impugnata determina la carenza sopravvenuta di interesse per le liti in corso (Trib. Catania, 18/1/2001) o la cessione della materia del contendere (Cass. 13740/92).
Le spese processuali di norma sono poste a carico della società.
Resta salvo il risarcimento del danno.
Sembra da escludere, in forza della specialità della disciplina societaria, la sanatoria nelle forme di cui all’art. 1444 c.c., mediante semplice dichiarazione di convalida che non si traduca in sostituzione reale della delibera nel rispetto delle regole in precedenza violate; come pure, a fortiori, mediante la mera esecuzione materiale degli obblighi derivati.

Si ricorda che la sostituzione si ha sia nel caso in cui venga adottata altra deliberazione di identico contenuto, sia nel caso in cui la nuova deliberazione regoli i medesimi rapporti in un modo nuovo, si da rendere inoperante quella precedente (FERRI).
Si è precisato che la norma è espressione di una regola generale applicabile anche alle associazioni e ai condomini edilizi (Cass. 8622/98 e 3159/93).
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