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Lesioni da incidente stradale: il termine di prescrizione del risarcimento
(Articolo dell'Avv. Raffaele Plenteda)

L'art. 144 del Codice delle Assicurazioni prevede che l'azione diretta che spetta al danneggiato sia soggetta al termine di prescrizione a cui è (o sarebbe) soggetta l'azione verso il responsabile dell'evento dannoso.
Analoga previsione è contenuta nell’art. 290 del medesimo codice con riferimento all’azione esperibile nei confronti dell’impresa designata dal fondo di garanzia delle vittime della strada.
Il termine prescrizionale, dunque, è unificato ed il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 2947 co. 2 c.c., che prevede un termine di prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo di ogni specie.

La questione più complessa, come noto, riguarda l’ipotesi in cui il sinistro stradale integri gli estremi del fatto-reato, cosa che avviene ordinariamente tutte le volte in cui l'evento non produca solo danni a cose, ma anche lesioni personali in pregiudizio del danneggiato.
In simile evenienza, infatti, diviene operativa la previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 2947, che prevede che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Le lesioni personali colpose costituiscono una fattispecie delittuosa per la quale l’art. 157 c.p. prevede un termine di prescrizione di sei anni.
Tale termine, pertanto, è destinato a trovare applicazione anche all’azione risarcitoria civile.

L'art. 2047 co 3 c.c., tuttavia, precisa che, se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno torna a prescriversi nel termine “ordinario” previsto dai commi precedenti, ossia in due anni.

Orbene, a parte le ipotesi di morte del reo intervenuta prima della condanna e dell’amnistia, l’ulteriore causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione è rappresentata dalla remissione di querela (art. 152 c.p.), con riferimento ai reati perseguibili solo a querela di parte, ai quali appartiene il delitto di lesioni personali colpose non gravi.
In tema di circolazione stradale, in particolare, la questione che più di ogni altra ha suscitato opinioni divergenti in dottrina e pronunce contrastanti in giurisprudenza, è rappresentata dall’ipotesi di mancanza di querela, ossia il caso in cui il danneggiato da sinistro stradale agisca solo in sede civile per il risarcimento del danno, senza proporre querela nei confronti del conducente responsabile del sinistro.
Sul punto, i contrasti hanno riguardato l’individuazione tanto del termine di prescrizione applicabile, quanto del dies a quo, vale a dire del termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
Si tratta di questione in merito alla quale si sono succeduti orientamenti diversi da parte delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Limitando l'indagine, più o meno, all'ultimo decennio, anzitutto, Cassazione civile, Sezioni Unite n. 9782 del 2.10.1998 si è occupata dell'individuazione del dies a quo della prescrizione per l’ipotesi in cui, nel procedimento penale, sia pronunciata sentenza istruttoria di proscioglimento o decreto di archiviazione per mancanza di querela, stabilendo che, in simili evenienze, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione, senza che invece rilevi la data del visto apposto dal Pubblico Ministero al decreto stesso.
In ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile, la predetta sentenza aderisce senz'altro all'orientamento, all'epoca fuori discussione, per il quale, in mancanza di querela, torna in vigore il termine previsto dai commi dell'art. 2947 c.c. precedenti al terzo e quindi il termine biennale nell’ambito della circolazione stradale.

Nel 2002, persistendo contrasti giurisprudenziali, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano ad occuparsi del problema, puntualizzando che, in caso di mancata proposizione di querela, torna applicabile il termine biennale di prescrizione e che la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine utile per proporre querela (Cassazione Civile, sez. un., 10.4.2002 n. 5121).
Il principio enunciato dai Giudici di Piazza Cavour ha rappresentato un'innovazione andata a favore della parte danneggiata, atteso che l'orientamento sino al allora dominante, qualora l'azione penale non fosse stata in alcun modo esercitata, identificava il termine iniziale di decorrenza della prescrizione con la data in cui è stato commesso il fatto.

Da ultimo, le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute stravolgendo completamente l'assetto che alla materia era stato dato dalla pronuncia del 2002.
Cassazione civile, sez. un. n. 27337 del 18.11.2008, in particolare, ha stabilito che:
- l'accertamento, anche solo in sede civile, del fatto-reato implica l'applicazione all'azione civile del più lungo termine di prescrizione previsto dalla legge penale;
- il termine inizia a decorrere dalla data in cui è stato commesso il fatto.

Ecco la massima della fondamentale pronuncia del novembre 2008: "Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato. (Cassazione civile, sez. un., 28.11.2008 n. 27337)
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