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La separazione dei beni del defunto
da quelli dell'erede


Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 512 e ss. c.c. “la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede”.
Tale norma tutela quei soggetti che potrebbero subire dei danni a seguito della scelta dell’erede di non accettare l’eredità con beneficio d’inventario.

Con l’accettazione pura e semplice, infatti, si verifica la confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede.
Ciò può nuocere non solo agli eredi, ma anche ai creditori dell’eredità, perché essi si troveranno a concorrere con i creditori degli eredi e questi potrebbero essere gravati di debiti per un ammontare eccedente il loro attivo patrimoniale.
Per evitare tale pericolo i creditori e i legatari hanno la possibilità di utilizzare il meccanismo della separazione, che conferisce loro preferenza sui creditori personali dell’erede (CAPOZZI).

La separazione, dunque, come il beneficio d’inventario evita il concorso dei creditori dell’erede con quelli del de cuius, anche se la quasi totale assenza di giurisprudenza sul punto dimostra come sia poco utilizzata nella pratica.

Nell’approcciarsi all’analisi di tale istituto si ritiene, innanzitutto, opportuno esaminare le varie tesi che tentano di spiegarne la ratio.
Alcuni autori si concentrano sul fatto che i beni ereditari debbano giungere agli eredi depurati dai debiti e da qui la necessità di operare tale separazione.
Altri hanno individuano la ratio dell’istituto nell’interesse dei creditori a farsi pagare, in via di preferenza, con i beni del proprio debitore.
Altri, infine, pongono a fondamento della separazione il generale diritto di garanzia che la legge collega al credito: l’interesse dei creditori del de cuius non può venire pregiudicato dalla morte del loro debitore, che dava sufficiente fiducia di solvibilità, tanto da non fare pretendere garanzia specifica sui suoi beni (FERRI).

Si tratta comunque di un diritto potestativo poiché, dal momento dell’apertura della successione e fino all’attuazione concreta della separazione, i creditori del defunto e i legatari sono ipso iure investiti del potere, su tutti i beni del defunto stesso, di determinare con una loro manifestazione di volontà un mutamento giuridico (CARBONE).

A questo punto è importante ricordare come la separazione non dia luogo ad un patrimonio separato ma si limiti ad attribuire ai creditori e ai legatari separatisti un diritto reale di garanzia sui beni separati.

Il diritto alla separazione spetta in primo luogo ai creditori ereditari, anche se hanno altre garanzie sui beni del defunto e non occorre che il credito sia liquido esso può essere anche contestato o sotto condizione (FERRARI).
Spetta poi a legatari, ma solo ai titolari di legato obbligatorio perché solo questo attribuisce un diritto di credito verso l’eredità.
Inoltre i legatari non sono legittimati quando il legato costituisce un obbligo personale dell’erede e, in caso di legato di specie, la dottrina maggioritaria ammette una sua legittimazione in relazione ad una sua eventuale azione di regresso del legatario ex art. 756 c.c. (TROMBETTA).
Ma poiché i legati di specie possono essere aggrediti solo in caso di insufficienza dei beni ereditari, è difficile pensare ad un interesse pratico alla separazione (CICU).
Si ricorda poi che in base al principio nemo liberalis nisi liberatus i creditori ereditari nella separazione sono sempre anteposti ai legatari.

Anche l’erede ha diritto alla separazione, nell’ipotesi in cui a sua volta fosse creditore del defunto.
In dottrina e giurisprudenza, si discute se il testatore possa privare un legittimario del diritto alla separazione. Si risponde in senso negativo perché la separazione è considerata istituto di ordine pubblico sottratto alla disponibilità del testatore in quanto rientra latu sensu nell’ambito della tutela giurisdizionale dei diritti (CARBONE).
Infine, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 2900 c.c., in luogo dei legittimati possono agire i rispettivi creditori in via surrogatoria.

Proseguendo nell’analisi dell’istituto, si afferma che la separazione ha ad oggetto non l’intero patrimonio ereditario ma i singoli diritti, mobiliari e immobiliari, del defunto che erano nel suo patrimonio al momento della morte. Infatti, i creditori e i legatari possono chiedere la separazione solo dei beni necessari per assicurare il soddisfacimento del loro crediti.
Essa può avere ad oggetto qualunque dei beni relitti e, secondo alcuni, quelli donati dal de cuius e soggetti a riduzione, nel caso vengano acquisiti al legittimario (BURDESE).
Possono costituire oggetto di separazione anche diritti reali parziali e i crediti, mentre per quanto riguarda i frutti occorre operare un distinguo: quelli venuti ad esistenza prima dell’accettazione dell’erede sono considerati separabili, mentre quelli venuti ad esistenza dopo che vengono acquisiti dall’erede in qualità di proprietario della cosa fruttifera non sono suscettibili di separazione (BURDESE).
Non possono essere oggetto di separazione quei beni che l’erede acquista al momento della morte del de cuius, non iure hereditatis ma iure proprio.

La separazione, poi, si esercita in forme diverse a seconda della natura dei beni da separare.
Ai sensi dell’art. 517 c.c., il diritto alla separazione per i beni mobili si esercita mediante domanda giudiziale proposta con ricorso al tribunale del luogo di apertura della successione e, se i beni mobili sono già stati alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo ancora non pagato.
Il successivo art. 518 c.c. invece dispone che, riguardo ai beni immobili e ai beni mobili registrati, la separazione si realizza mediante iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno di essi. Tale iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche non essendo però necessaria l’esibizione del titolo. Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione. Tale termine, di decadenza, è perentorio e non prorogabile.

La separazione, quindi, attribuisce ai creditori e ai legatari che la richiedono un diritto di prelazione reale sui beni del defunto ed ex art. 512 c.c. giova soltanto a chi l’ha promossa.
Tale preferenza, però, si applica integralmente solo quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e legatari non separatisti, negli altri casi il principio è attenuato. Infatti, qualora il patrimonio non è basti a soddisfare separatisti e non separatisti possono verificarsi due ipotesi.
Nel primo caso, i separatisti hanno esercitato la separazione su tutti i beni e la par condicio creditorum funziona appieno; non vi è alcun vantaggio fra separatisti e non e quindi tutti i creditori concorreranno alla pari sui beni ereditari.
La seconda ipotesi si ha quando i separatisti hanno esercitato la separazione solo su una parte dei beni: in tal caso al valore dei beni separati si aggiunge il valore della parte non separata e, calcolato quello che spetta a ciascun concorrente, ai non separatisti spetta il valore di beni non separati, ammettendoli a concorrere in via esclusiva sui beni separati per la sola parte residua.

Regola generale è la preferenza dei creditori (separatisti e non) sui legatari perché i primi oltre ad avere titolo anteriore, certant de damno vitando mentre i legatari certant de lucro captando.
Vi è una sola ipotesi in cui i legatari sono preferiti ai creditori ed è nel caso in cui la parte non separata sia sufficiente a soddisfare interamente tutti i non separatisti, in tal caso sono preferiti i separatisti, anche se legatari (BARBERO).

Si ricorda, poi, che l’erede può impedire la separazione pagando i creditori e i legatari e dando cauzione per il pagamenti di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine oppure è contestato.

In conclusione si ricorda che il procedimento di separazione può estinguersi per rinunzia da parte del creditore o legatario separatista e che con la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore defunto (art. 11 r.d. 16 marzo 1942 n. 267) cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori dello stesso (CAPOZZI).
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