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Fissazione di un termine
per la rinunzia al legato
Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi |
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 649 c.c. il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziarvi.
Tale rinunzia, dichiarazione unilaterale non recettizia, ha natura abdicativa con effetti risolutori dell’acquisto già verificatosi e con efficacia retroattiva (PUGLIATTI).
Il successivo art. 650 c.c., poi, statuisce che chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro cui il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare.
Se questi fa trascorrere tale termine senza fare alcuna dichiarazione perderà il diritto di rinunziare.
Scopo di tale norma è evitare l’inconveniente che si determinerebbe nel caso un cui il legatario non rinunziasse al legato, ma nello stesso tempo non ne chiedesse l’esecuzione creando una situazione d’incertezza per un tempo indefinito a scapito delle legittime aspettative di altri interessati (CAPOZZI).
La norma prevede, quindi, l’intervento dell’autorità giudiziaria per fissare un termine entro quale il legatario deve dichiarare se intenda rinunziare al legato.
Trascorso detto termine, considerato da autorevole dottrina e giurisprudenza di decadenza (NATOLI, Cass. 459/1990), senza che il legatario abbia manifestato alcunché questi perde il diritto di rinunziare con il conseguente consolidamento definitivo dell’acquisto (TRABUCCHI).
La ratio di tale sanzione si rinviene nell’impossibilità di stabilire, nell’ipotesi in cui il termine fissato sia trascorso senza risposta, se sia stata o meno esercitata la rinunzia dato che, essendo avvenuto ipso iure all’apertura della successione l’acquisto del legato, lo stesso non può venir meno in base ad una presunzione (MASI).
Sul punto autorevole dottrina precisa che il silenzio del legatario più che consolidare il suo acquisto lo rende irrevocabile (GIORDANO MONDELLO).
Si tratta di una azione speciale modellata sull’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. in tema di accettazione dell’eredità e quindi come il chiamato può perdere il diritto di accettare allo stesso modo il legatario, atteso il diverso modo di acquisto, può perdere quello di rifiutare.
Legittimati all’azione sono coloro che, a seguito di una eventuale rinuncia, vedrebbero accresciuti i loro diritti di partecipazione all’eredità.
Quali ad esempio il collegatario con diritto di accrescimento, l’altro legatario in caso di sublegato, l’erede onerato o coloro che possono subentrare nella posizione di legatario per rappresentazione o sostituzione.
Si ritengono legittimati anche l’esecutore testamentario, visto che ha il compito di individuare i soggetti cui sono attribuiti i singoli beni, nonché il beneficiario dell’onere che venga ad incidere sul legato e il creditore che voglia neutralizzare l’inerzia del legatario nel deliberare (CARAMAZZA).
Il legatario, invece, non può essere annoverato fra i legittimati attivi in ragione della contrapposizione che la norma pone fra quest’ultimo e il soggetto interessato alla fissazione di un termine (BRUNORI).
Questi, però, può domandare la proroga del termine fissato richiedendola al giudice competente, il quale comunque non ha l’obbligo di concederla (MASI).
Quanto alla legittimazione passiva nessun dubbio che sia legittimato passivo solo il legatario.
La circostanza che lo stesso sia incapace, o sia una persona giuridica rileva solo sotto il profilo dell’opportunità della fissazione di un termine adeguato, in rapporto alle situazioni di cui si tratta.
In conclusione si ricorda che il tribunale competente a fissare il termine è quello del luogo dove si è aperta la successione (art. 749 c.c.).
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