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I diritti successori dei figli naturali
non riconoscibili
Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi |
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Il nostro diritto successorio riserva ai figli naturali non riconoscibili (i figli incestuosi) un assegno vitalizio pari all’ammontare della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta (art. 580 c.c.).
Consentendo che i figli naturali non riconoscibili partecipino alla successione, anche se nei limiti del diritto all’assegno vitalizio, si deroga all’art. 573 c.c. che ammette i figli naturali alla successione solo se la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata.
Nello specifico, si tratta di un legato obbligatorio di rendita vitalizia che ha natura successoria e non alimentare, il quale quindi prescinde dallo stato di bisogno ed è dovuto dal giorno dell’apertura della successione in relazione al valore che in quel momento aveva l’eredità.
Attribuendo natura successoria a tale assegno derivano come conseguenze giuridiche che questo può essere ceduto a terzi, che è pignorabile senza limiti e non è adeguabile con riferimento all’inflazione (MENGONI; CARRERI).
Beneficiari sono i figli naturali aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione a norma dell’art. 279 c.c. e benché l’art. 580 c.c. si riferisca ai soli figli non riconoscibili, deve osservarsi che esso non ha un valore privativo nei confronti dei figli riconoscibili, ma solo incrementativi.
Questi, infatti, posso provare la filiazione con domanda di accertamento di essa, senza limiti di tempo, oppure possono domandare l’assegno qualora non vogliano la costituzione dello status (FERRANDO).
Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla corresponsione dell’assegno bisogna fare una distinzione.
Nell’ipotesi regolata dall’art. 580 c.c., in cui il defunto non ha fatto liberalità e la successione legittima si apre nell’intero patrimonio, obbligati sono gli eredi legittimi.
Il valore dell’eredità è rappresentato dal relictum diminuito dei debiti e dei legati, ma aumentato del valore di eventuali donazioni soggette a collazione.
Diversamente nel caso ex art. 664 c.c. in cui la successione è regolata dal testamento, debitori dell’assegno sono gli eredi testamentari, i legatari e i donatari i proporzione a quanto hanno ricevuto.
Il secondo comma dell’art. 580 c.c. specifica, poi, che i figli naturali, su loro richiesta, possono ottenere la capitalizzazione di tale assegno in danaro ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
La scelta degli eredi legittimi, si sottolinea, deve essere fatta secondo correttezza e buona fede.
Inoltre visto che solo gli eredi sono legittimati a disporre dei beni ereditari, qualora al servizio della rendita fossero tenuti anche legatari o donatari in proporzione del beneficio ricevuto, la capitalizzazione di questa parte del diritto dl figlio naturale dovrà farsi col danaro personale degli obbligati (CARRARO).
La scelta della capitalizzazione, che conviene visto che l’assegno non è rivalutabile, costituisce esercizio di un diritto potestativo e si perfeziona con la comunicazione agli eredi.
Non essendo concessa una capitalizzazione parziale, il diritto cessa con il pagamento della prima rata dell’assegno.
Il termine entro il quale deve essere chiesta la capitalizzazione è la chiusura della successione mediante il pagamento di debiti e pesi ereditarie.
È, poi, da sempre controverso se per la determinazione dell’assegno de quo si debba tener conto anche dei c.d. beni infruttiferi esistenti nel patrimonio ereditario quali ad esempio quadri, gioielli biblioteche e simili.
Si risponde in modo affermativo seguendo l’autorevole tesi secondo cui la quota cui fa riferimento l’art. 580 c.c. è una quota ipotetica, e quindi la rendita, alla quale l’assegno è commisurato, va intesa nel senso di rendita che il figlio potrebbe trarre dalla quota se a lui fosse devoluta, cioè nel senso di rendita potenziale, calcolata anche sul valore venale dei beni infruttiferi (MENGONI).
L’art. 594 c.c., infine, vieta il cumulo dell’assegno con donazioni o disposizioni testamentarie, in quanto le liberalità compiute dal genitore al figlio sono sostitutive del diritto all’assegno; in tal caso per poter richiedere l’assegno bisognerò rinunziare alle liberalità.
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